Parere sfavorevole sulla partecipazione societaria indiretta per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 241 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti, che si pronuncia sulla conformità ai parametri dell’art. 5, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere di motivazione analitica gravante sull’amministrazione non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello del in house providing e l’esternalizzazione del servizio sul mercato. Tale carenza è assorbente degli ulteriori profili critici e impone il parere sfavorevole. Qualora l’amministrazione intenda procedere ugualmente, deve motivare analiticamente le ragioni del dissenso, darne pubblicità sul sito istituzionale e informarne la Sezione.

Il Fatto

Un comune socio di una società holding affidataria del servizio idrico integrato sottopone alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui intende acquisire, per il tramite della holding, una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti urbani. L’operazione, promossa dalla capogruppo, mira all’aggregazione in un unico gestore delle gestioni in house dei rifiuti in cinque delle sette zone omogenee dell’area metropolitana. La Città metropolitana aveva espresso parere favorevole.

Alla deliberazione sono allegati il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto revisionato della società target e lo schema di patto parasociale. La questione arriva alla Sezione nell’ambito di un gruppo di nuove richieste di parere sulla medesima operazione societaria.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, che configura una peculiare attività di controllo con tempi, parametri ed esiti individuati dal legislatore. Il controllo ha per oggetto l’atto deliberativo di acquisizione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Nel caso esaminato, l’acquisizione della partecipazione indiretta non prevede il contestuale affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo il modulo dell’in house a cascata. Il piano industriale prospetta però un forte incremento dei comuni serviti e degli abitanti, con un orizzonte decennale. L’affidamento del servizio, pur non contestuale, è dichiaratamente preordinato alla razionalizzazione delle gestioni.

La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, espresso con la deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024 e confermato dalla deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige la motivazione analitica sulle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della scelta tra gestione diretta o esternalizzata.

Nel provvedimento sottoposto a controllo spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione. Manca la rappresentazione dei costi annui stimati, dei corrispettivi ordinari e dei costi sostenuti con i gestori attuali. Né emerge un raffronto tra la futura gestione in house e un ipotetico progetto di servizio da porre a base di gara.

Tali carenze motivazionali sono ritenute assorbenti di ogni ulteriore profilo critico, tra cui la coerenza dell’operazione con l’oggetto statutario della capogruppo, la sussistenza del controllo analogo a cascata e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. Da qui il parere sfavorevole, con l’avvertenza che un eventuale discostamento impone onere motivazionale rafforzato e pubblicità sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *