Condanna ostativa per reati gravi e orario insufficiente legittimano il diniego (TAR Emilia-Romagna n. 843 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 ha natura eccezionale e richiede un’applicazione rigorosa dei presupposti legali, senza che l’Amministrazione possa discostarsene in ragione di elementi non previsti. La condanna, anche non definitiva, per delitti contro la libertà personale o per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. integra una causa ostativa all’accesso alla procedura, la cui sussistenza non può essere superata dalla valutazione del percorso rieducativo o dell’asserita mancata pericolosità attuale del soggetto. La verifica di congruità delle condizioni di lavoro attribuita all’Ispettorato territoriale del lavoro non si limita al controllo formale dell’istanza, ma può legittimamente apprezzare l’insufficienza della misura oraria settimanale dichiarata, quale elemento essenziale per valutare la serietà del rapporto. La legittimità del diniego va scrutinata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
Il Fatto
Un datore di lavoro presentava istanza di emersione, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, inquadrando il lavoratore con contratto a tempo determinato di ventiquattro mesi e prestazione pari a diciotto ore settimanali. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bologna comunicava i motivi ostativi, richiamando il parere negativo della Questura per la condanna riportata dal lavoratore per reati di cui agli artt. 572, 81, 605, 582 e 585 cod. pen., e il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro per l’insufficienza dell’orario dichiarato.
A seguito delle osservazioni presentate, la Prefettura adottava il diniego definitivo, ritenendo non superati i motivi ostativi. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. per l’automatica valorizzazione della condanna penale, e il difetto di motivazione in relazione al parametro orario, non essendo previsto un limite minimo settimanale dalla normativa di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso l’istanza di differimento dell’udienza fondata sulla pendenza del procedimento di riabilitazione dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Nel giudizio di annullamento, la legittimità del provvedimento impugnato va scrutinata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione: un’eventuale sopravvenienza riabilitativa non potrebbe incidere retroattivamente sulla validità del diniego, adottato quando la condanna era esistente e non neutralizzata nei suoi effetti.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato che l’art. 103, comma 10, del D.L. n. 34/2020 non ammette alle procedure di emersione i cittadini stranieri condannati per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. o per delitti contro la libertà personale. La funzione rieducativa della pena non preclude al legislatore, in una procedura eccezionale, di individuare cause ostative all’accesso al beneficio: esse non costituiscono una sanzione ulteriore ma delimitano l’ambito soggettivo di una disciplina di favore. Il percorso rieducativo o il reinserimento sociale non possono pertanto elidere la causa ostativa, né imporre una valutazione sostitutiva del dato normativo. La giurisprudenza sugli automatismi illegittimi, riferita a reati dell’art. 381 cod. proc. pen., non è sovrapponibile a fattispecie concernenti beni primari della persona come i maltrattamenti, il sequestro e le lesioni aggravate.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La verifica di congruità affidata all’Ispettorato territoriale del lavoro non è un controllo meramente formale, ma si estende alla coerenza delle condizioni dichiarate con il rapporto che si intende instaurare. L’assenza di un limite orario minimo testuale non rende illegittimo il parere negativo sull’insufficienza delle diciotto ore settimanali: la misura oraria è elemento essenziale per verificare la serietà del rapporto, la compatibilità con la retribuzione contrattuale collettiva e la coerenza con il settore del lavoro domestico. Lo Sportello Unico non è tenuto a suggerire una diversa misura oraria, dovendo verificare i presupposti senza sostituirsi alle parti nella definizione dell’assetto contrattuale.
Il parere negativo dell’Ispettorato costituisce ragione autonoma e sufficiente a sorreggere il diniego, anche a prescindere dal profilo della condanna penale. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese, e disposta l’oscuramento delle generalità delle parti.
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Nota della Redazione
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