Emersione lavoro irregolare, requisito redditizio del datore e preavviso per compiuta giacenza (TAR Campania n. 8499 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, l’art. 103 del D.L. n. 34/2020 demanda al D.M. 27 maggio 2020 la definizione dei requisiti reddituali del datore di lavoro, che devono essere comprovati con riferimento all’anno d’imposta in cui è stata attivata l’istanza. Il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, pur non formalmente vincolante, attiene a verifiche tecniche di sua competenza e lo Sportello Unico è tenuto a conformarvisi, salvo errori evidenti. È ammissibile la motivazione per relationem che richiami tale parere, quando l’atto sia conoscibile dall’interessato e contenga gli elementi dell’iter logico. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/90 notificato per compiuta giacenza produce effetti. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la sussistenza ab origine dei requisiti di regolarizzazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugna il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha rigettato l’istanza di emersione presentata in suo favore dal datore di lavoro, persona fisica, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34. Il provvedimento si fonda sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ha rilevato l’insufficienza del reddito del datore per l’anno d’imposta 2019 rispetto alla soglia richiesta.

Il ricorrente deduce difetto di motivazione, mancata valutazione della possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione, omessa notifica del preavviso di rigetto e violazione del termine di conclusione del procedimento. L’Amministrazione resiste sostenendo la regolarità della notifica per compiuta giacenza e la pertinenza del reddito 2019. Il ricorso è respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020: l’ammissione all’emersione richiede, per il datore di lavoro persona fisica, un reddito imponibile non inferiore a € 30.000,00 annui, elevato a € 27.000,00 nel caso di nucleo familiare con più percettori. L’art. 10, comma 2, lett. b) del medesimo decreto impone allo Sportello Unico di acquisire il parere dell’Ispettorato sulla congruità del reddito. Tale parere, sebbene non formalmente vincolante, attiene a verifiche tecniche di competenza dell’Ispettorato, cui lo Sportello deve conformarsi salvo errori evidenti.

Nel caso concreto, per il periodo d’imposta 2019 il datore non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale. La documentazione prodotta in sede procedimentale si riferiva all’anno 2018, mentre il requisito andava comprovato con riferimento al 2019, anno di attivazione dell’istanza. Anche il cumulo con il reddito del familiare risultava inferiore alla soglia di € 27.000,00.

Ne deriva l’infondatezza della censura di difetto di motivazione. Il provvedimento richiama il parere dell’Ispettorato, che indica chiaramente il motivo ostativo e la valutazione svolta in contraddittorio. La motivazione per relationem è ammissibile quando l’atto richiamato è conoscibile e contiene gli elementi necessari per comprendere l’iter logico dell’Amministrazione.

Quanto al preavviso di rigetto, dagli atti risulta che l’informativa ex art. 10-bis della L. 241/90 fu inviata all’indirizzo indicato nell’istanza e si perfezionò per compiuta giacenza. La notifica per compiuta giacenza produce effetti nei confronti del destinatario, tenuto a ritirare la corrispondenza presso il recapito dichiarato.

Sul permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio osserva che l’istituto presuppone la sussistenza ab origine dei requisiti di regolarizzazione e che il rigetto dipenda da fatti sopravvenuti o imputabili al solo datore. Qui il rigetto si fonda sulla carenza originaria del requisito reddituale, il che esclude la clausola di salvaguardia: la Corte costituzionale n. 209 del 2023 ha chiarito la funzione della soglia reddituale, volta a prevenire elusioni e domande strumentali. Infine, la violazione del termine procedimentale non invalida il provvedimento, trattandosi di termine ordinatorio, non perentorio, senza pregiudizio allegato né domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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