Incentivi di progettazione, applicabile la disciplina vigente al provvedimento di liquidazione (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 103 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi per la progettazione, il principio tempus regit actum opera con riguardo al regime normativo vigente al momento dell’adozione del provvedimento di liquidazione, e non a quello in vigore all’avvio del procedimento o all’approvazione del progetto. Ove la liquidazione sia avvenuta sotto la vigenza dell’art. 92 del d. lgs. n. 163 del 2006, correttamente trova applicazione tale disposizione e la normativa coeva, restando irrilevante il richiamo a un regolamento ministeriale medio tempore abrogato. La regola di diritto transitorio di cui all’art. 253, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 non giustifica l’applicazione della normativa previgente quando il titolo della pretesa erariale sia stato azionato in epoca successiva all’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici.
Il Fatto
La vicenda origina da una nota di osservazione con cui la Ragioneria territoriale dello Stato ha contestato al funzionario delegato, individuato nel Segretariato regionale per l’Abruzzo del Ministero della cultura, l’irregolarità di alcuni ordinativi di pagamento nell’ambito del rendiconto di un capitolo di spesa per l’anno finanziario 2019, per un importo complessivo superiore a cinque milioni di euro. Il rilievo riguardava in particolare i lavori di messa in sicurezza di un edificio di culto e la liquidazione del relativo incentivo di progettazione.
Secondo l’organo di controllo, la normativa applicabile doveva essere quella vigente alla data di approvazione del progetto, con conseguente richiamo a un decreto ministeriale del 2001 e alle percentuali ivi fissate. Il funzionario delegato ha contestato tale impostazione, invocando la regola transitoria del codice dei contratti pubblici e sostenendo l’applicazione del diverso regime sopravvenuto. La questione è così giunta all’esame della Sezione regionale di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione delimita anzitutto l’oggetto della propria deliberazione, che attiene esclusivamente ad alcuni degli ordinativi indicati nella nota di osservazione, suscettibili di autonoma considerazione e verifica. Rimangono estranei alla decisione gli ulteriori ordinativi che, come precisato dalla stessa Ragioneria, non erano stati oggetto di rilievo.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il procedimento ha avuto inizio e sviluppo sotto la vigenza del d. lgs. n. 163 del 2006, entrato in vigore il 1° luglio 2006. Il richiamo contenuto nell’osservazione alla legge di conversione del 2014 evidenzia che la liquidazione degli incentivi è avvenuta dopo l’emanazione del d.m. 11 ottobre 2013, n. 161, che aveva espressamente abrogato il d.m. 31 luglio 2001, n. 364.
Da qui la conclusione della Sezione: poiché la liquidazione è stata effettuata sotto la vigenza dell’art. 92 del d. lgs. n. 163 del 2006, e dopo l’abrogazione del decreto ministeriale che secondo l’osservazione avrebbe dovuto trovare applicazione, correttamente è stato applicato il citato art. 92 e la normativa allo stesso coeva.
La Corte affronta poi i precedenti richiamati dal funzionario delegato. La deliberazione delle Sezioni autonome in funzione di questioni massime di giurisprudenza riguarda un’ipotesi diversa, concernente la possibilità per un ente locale di adottare ex post un regolamento in materia di incentivi; parimenti estranee alla fattispecie risultano le ulteriori deliberazioni, relative a pareri resi a enti locali sulla successione tra codici dei contratti pubblici.
Il percorso argomentativo si chiude sul piano generale: la soluzione adottata è conforme al principio tempus regit actum, che deve intendersi riferito non già al momento di avvio del procedimento, ma a quello dell’emanazione del provvedimento finale. La Sezione richiama sul punto la pronuncia delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019, che ricollega il paradigma normativo al regime esistente al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo. Il rendiconto è pertanto accertato regolare nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.