Indebito pensionistico non ripetibile e beneficio ex art. 1801 cod. ord. mil. (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 55 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le somme erogate dall’ente previdenziale a titolo di pensione privilegiata non sono soggette a ripetizione ai sensi dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 in assenza di prova del dolo del pensionato. Il principio di tutela dell’affidamento del percettore in buona fede, elaborato dalle Sezioni Riunite con riferimento al conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, si applica anche al di fuori di tale ipotesi, tutte le volte in cui l’errore dell’amministrazione sia rilevabile secondo l’ordinaria diligenza e l’indebito si sia consolidato nel tempo. Il diritto al beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 non è condizionato al riconoscimento dell’infermità in costanza di rapporto di impiego, essendo sufficiente che l’infermità sia insorta durante l’attività di servizio. La liquidazione del trattamento privilegiato, fuori dei casi di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, avviene invece solo su domanda dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, già arruolato nella Marina Militare, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due distinte infermità, ascritte rispettivamente alla 8^ e alla 7^ categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978. Dichiarato non idoneo al servizio militare ma idoneo ai corrispondenti ruoli civili, è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa dal 10.4.2017.
Presentate due domande di pensione privilegiata, l’INPS ha dapprima liquidato il trattamento di 8^ categoria e, in seguito, quello di 6^ categoria dal 1.4.2020. Dopo un’articolata interlocuzione, l’Istituto ha riliquidato la pensione e ha chiesto la restituzione di un indebito di oltre novemila euro, da recuperare in 47 rate. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo la sospensione del recupero, l’irripetibilità delle somme, la rideterminazione della categoria, la valorizzazione dell’indennità integrativa speciale e di altri benefici.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il motivo con cui il ricorrente sosteneva che la pensione avrebbe dovuto essere liquidata d’ufficio. Dagli artt. 167 e 191 del d.P.R. n. 1092/1973 e dall’art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001 emerge che il riconoscimento d’ufficio presuppone l’accertata inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione. Nel caso concreto tale condizione non si è verificata, poiché la CMO ha giudicato il ricorrente idoneo all’impiego nei corrispondenti ruoli civili. Le domande di pensione non hanno quindi natura sollecitatoria, ma costituiscono il primo atto di impulso del procedimento.
Anche la doglianza sulla spettanza della 6^ categoria è stata disattesa. L’INPS ha correttamente applicato l’art. 67, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, facendo prevalere il calcolo più favorevole rispetto a quello previsto dal comma 4, e ha riconosciuto la categoria a decorrere dall’1.4.2020.
Il punto centrale riguarda la ripetizione dell’indebito. La Corte ha richiamato gli artt. 203, 204 e 206 del d.P.R. n. 1092/1973 e ha rilevato che il recupero presuppone l’accertamento del dolo del pensionato. Nel caso di specie lo stato di buona fede è evidente, mentre l’amministrazione ha impiegato circa otto anni per avvedersi dell’errore. In assenza di prova del dolo, le somme non sono ripetibili e le trattenute devono cessare, con restituzione di quanto già recuperato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Corte ha invece negato la valorizzazione separata e integrale dell’indennità integrativa speciale, nonché il riconoscimento dell’indennità speciale annua e dei benefici combattentistici, questi ultimi non supportati dalla dimostrazione dei presupposti di legge. Ha invece accolto la domanda relativa all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, dando continuità alla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024: rileva l’insorgenza dell’infermità in attività di servizio, non il momento del suo riconoscimento. Poiché la richiesta è stata avanzata per la prima volta solo nel 2024, i ratei anteriori al quinquennio sono prescritti. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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