Acquisto di partecipazione in società di distribuzione elettrica tramite conferimento di ramo d’azienda (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 14 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La funzione attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP) si sostanzia in un controllo di conformità dell’atto deliberativo ai parametri legali, che si estende alla verifica della completezza e adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, ma non al merito della scelta discrezionale dell’amministrazione. La sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: oggettiva, concernente la capacità della società di garantire in via autonoma l’equilibrio economico-finanziario, e soggettiva, volta a ponderare gli effetti dell’investimento sulla situazione dell’ente. L’acquisizione di una partecipazione in una società esistente mediante conferimento di ramo d’azienda non richiede l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, né la verifica di compatibilità prevista per gli affidamenti in house, ove l’attività derivi da concessione governativa. L’atto deliberativo deve motivare sulla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con un’istruttoria adeguata a evidenziare l’assenza di rischi per la concorrenza.

Il Fatto

Il Comune di Santo Stefano di Sessanio (AQ), che esercitava storicamente in proprio il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, ha deciso di procedere all’aggregazione con altra impresa distributrice, la società ASPM Soresina servizi S.r.l., controllata dalla DEA S.p.A., per superare la soglia dei 100.000 POD necessaria al prolungamento della concessione ministeriale oltre la scadenza del 31 dicembre 2030. L’operazione consiste nel conferimento del ramo di azienda di distribuzione alla società conferitaria, con acquisizione di una partecipazione diretta nella stessa, per un valore stimato di € 133.792,60. Il Comune ha trasmesso la delibera consiliare n. 33 del 19 dicembre 2025 alla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, corredata da documentazione integrativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha verificato la conformità della delibera ai vincoli tipologici e finalistici, rilevando che la ASPM Soresina servizi ha natura di società a responsabilità limitata, rientrando nei modelli societari consentiti dall’art. 3, comma 1, TUSP. L’attività di distribuzione di energia elettrica è stata ritenuta pacificamente riconducibile alle finalità istituzionali perseguibili ex art. 4, comma 1, lett. a), TUSP, in quanto connessa alla produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti. La Corte ha poi escluso la necessità di verificare la compatibilità con la disciplina degli affidamenti in house, trattandosi di attività derivante da concessione governativa rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 79/1999.

In merito alla sostenibilità finanziaria, la delibera è stata valutata positivamente sotto il profilo oggettivo, grazie alla trasmissione del Piano economico-finanziario della controllante DEA S.p.A. e delle Linee Guida di sviluppo delle operazioni di aggregazione, documenti dimostrativi della capacità dell’aggregante di garantire l’equilibrio economico-finanziario. Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha evidenziato che l’ingresso nella compagine societaria consente al Comune di proseguire lo svolgimento del servizio anche dopo la scadenza della concessione, realizzando l’obiettivo del superamento dei 100.000 POD connessi, e di beneficiare degli incrementi tariffari previsti dall’art. 33 del TIT in caso di aggregazione.

Quanto alla convenienza economica e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Corte ha accertato che l’istruttoria dell’ente ha ragionevolmente confrontato le possibili alternative gestionali, evidenziando che il mantenimento della gestione diretta comporterebbe una progressiva riduzione della qualità del servizio per insufficienza dei ricavi e minori investimenti. La DEA S.p.A., già concessionaria con oltre 75.000 POD, è stata valutata come l’unico soggetto presente sul territorio in grado di realizzare l’aggregazione funzionale al raggiungimento dell’obiettivo dimensionale e a garantire l’efficienza produttiva.

In relazione alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la Sezione ha osservato che la delibera si limita a richiamare la disciplina di settore, dando atto che l’operazione realizza assetti ritenuti a priori compatibili con le regole pro-concorrenziali previste nel quadro UE. Pur in presenza di un’istruttoria non particolarmente approfondita su tale specifico profilo, la Corte ha ritenuto che le caratteristiche dell’operazione e la conformità agli schemi regolatori dell’Autorità di settore siano sufficienti per esprimere una valutazione positiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *