Carenza di interesse al riesame delle aggravanti senza riflessi sulla misura (Cass. pen. Sez. VI n. 32117 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, sussiste carenza di interesse al riesame e al ricorso per cassazione quando l’indagato tenda a ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi per lui una concreta utilità, con immediati riflessi sull’an o sul quomodo della misura. L’esclusione delle aggravanti non incide sul termine di fase cautelare quando, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), lett. b), n. 3), e lett. b-bis), n. 3), cod. proc. pen., il termine non muta per effetto del loro riconoscimento. Non incide neppure sulla scelta e sulla proporzionalità della misura, poiché l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i gravi indizi relativi al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a prescindere dalle aggravanti. In tema di esigenze cautelari, le tre esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. non devono concorrere, bastando una sola di esse per fondare la misura.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che aveva applicato alla ricorrente gli arresti domiciliari per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 61-bis cod. pen., e per un episodio di detenzione illecita di stupefacente. Le erano contestati il ruolo di custode della sostanza e la predisposizione di contratti di lavoro fittizi per eludere le investigazioni.

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari; violazione di legge sulla sussistenza delle aggravanti della transnazionalità e dell’uso delle armi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, relativo alle aggravanti, dichiarandolo inammissibile per carenza di interesse. Richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, il Collegio ribadisce che, in tema di impugnazioni cautelari, l’indagato è privo di interesse a conseguire l’esclusione di una circostanza aggravante quando da essa non derivi una concreta utilità sui profili dell’an o del quomodo della misura.

Nel caso concreto, l’esclusione delle aggravanti non avrebbe alcun riflesso sul termine di fase cautelare. Ai sensi dell’art. 303 cod. proc. pen., fino alla pronuncia della sentenza di condanna, il calcolo avviene sulla base della pena edittale e il termine non muta per effetto del riconoscimento o meno delle aggravanti, essendo il massimo edittale della fattispecie non aggravata già superiore a venti anni di reclusione, o comunque rientrante fra i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen..

Nessun riflesso si produrrebbe neppure sulla scelta e sulla proporzionalità della misura, poiché l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i gravi indizi relativi al delitto associativo, indipendentemente dalla presenza delle aggravanti.

Anche il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il Tribunale del riesame ha ricostruito il quadro indiziario con motivazione congrua, valorizzando le conversazioni sull’affidamento delle autovetture finalizzate alla raffinazione della sostanza, i contatti con il vertice del sodalizio, il controllo del casello autostradale e il contributo nella gestione dei contratti fittizi. A fronte di tale motivazione, la ricorrente oppone argomenti che sfociano in una rivisitazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Il secondo motivo è infondato. Sebbene la motivazione risulti carente quanto all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., risulta adeguatamente motivata quella di cui alla lett. c), ravvisata nella concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati e nella recente commissione dei fatti. La Corte ribadisce che le tre esigenze cautelari non devono necessariamente concorrere, bastando una sola. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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