Responsabilità da provvedimento illegittimo e risarcimento del danno ingiusto (TAR Calabria n. 1120 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio della funzione pubblica è riconducibile alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., con i requisiti del danno ingiusto, del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo. In caso di lesione di interesse legittimo oppositivo, l’illegittima compressione del bene della vita integra di per sé il danno evento, secondo la dicotomia tra interessi oppositivi e pretensivi affermata dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021. Il giudicato di annullamento del provvedimento, ove accerti il difetto di istruttoria e di motivazione, fonda l’antigiuridicità della condotta e la colpa dell’amministrazione. Il risarcimento del lucro cessante presuppone l’allegazione e la prova del pregiudizio; il danno all’immagine della persona giuridica è danno-conseguenza liquidabile in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. solo su prova, anche presuntiva, del pregiudizio.
Il Fatto
Con ordinanza sindacale il Comune aveva disposto la chiusura dell’attività di lavorazione del marmo svolta da una società per oltre cinquant’anni nel medesimo sito. Il provvedimento veniva annullato dal TAR con sentenza n. 804/2016 per difetto di istruttoria e di motivazione, decisione confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10681/2022.
I ricorrenti, la società in liquidazione e i soci, hanno quindi agito per il risarcimento dei danni patiti ex art. 2043 cod. civ. per circa tre anni di chiusura, seguiti dalla messa in liquidazione. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie entro lo schema della responsabilità da fatto illecito, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021: il ristoro è ammesso quando l’esercizio illegittimo del potere lede un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per conservare o ottenere. Poiché i ricorrenti erano già autorizzati da decenni, la posizione è di interesse legittimo oppositivo, e l’ordine illegittimo di sospensione comprime sino a neutralizzare il bene della vita.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa la colpa dell’amministrazione nella condotta negligente: mancata istruttoria, omesso esame della documentazione prodotta dalla ditta, richiesta in primo grado all’A.S.P. di esplicitare le ragioni della ritenuta pericolosità. La mancata costituzione preclude l’allegazione di alcuna scusante.
Sul nesso causale, l’ordinanza ha determinato l’interruzione dell’attività con conseguenze economicamente valutabili. Il Collegio esclude la censurabilità del comportamento dei danneggiati ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., avendo la società partecipato al contraddittorio e azionato la tutela cautelare. Il periodo risarcibile è individuato da aprile 2014 ad aprile 2016.
Nel quantificare il lucro cessante, il Collegio ritiene congrui e non contestati i conteggi, riconoscendo il danno da mancato incasso. Respinge invece la perdita di rendita per l’ulteriore decennio, il danno da perdita di chance (non depositati gli ordini annullati), il danno all’immagine dei soci e il danno da perdita del posto di lavoro per difetto di nesso causale, richiamando Cass. Sez. Un. n. 1162 del 2015. Respinge anche gli aggravi di spesa e la variazione del patrimonio netto, quest’ultima per duplicazione rispetto al lucro cessante.
Il danno all’immagine della società è riconosciuto: gli articoli prodotti provano la diffusione mediatica e il rispetto dei canoni di pertinenza, continenza e verità esclude condotte capaci di recidere il nesso causale. La liquidazione è equitativa, ancorata al 10% del danno patrimoniale. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con condanna del Comune e compensazione delle spese nella misura della metà.
Nota della Redazione
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