Cocaina e guida in stato di ebbrezza giustificano perdita del grado (Cons. Stato n. 6260 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente ai fini dell’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo se non per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, l’irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento dei fatti. È legittima la sanzione della perdita del grado per rimozione irrogata al militare che abbia fatto uso, anche isolato e fuori dal servizio, di sostanza stupefacente, perché tale condotta concreta violazione dei doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento, altera l’equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta e lede il prestigio della Forza armata. Non assumono rilievo, a fronte di siffatta gravità intrinseca, i precedenti di carriera positivi, il carattere occasionale del consumo, il sincero ravvedimento e l’assenza di eco mediatica, né è praticabile una graduazione della sanzione.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso una centrale operativa, veniva coinvolto fuori dal servizio in un incidente stradale con feriti. Il giorno successivo risultava positivo al test alcolemico con valore di 1,35 grammi per litro e al test immunometrico per cocaina; ulteriori accertamenti di secondo livello, eseguiti alcuni mesi dopo, confermavano la positività alla medesima sostanza.
All’esito di un’inchiesta formale e del deferimento alla commissione di disciplina, il Ministero della difesa disponeva la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi degli artt. 861 e 867 del d.lgs. n. 66/2010. Il ricorso proposto dinanzi al TAR Friuli – Venezia Giulia veniva respinto. Avverso tale sentenza l’interessato proponeva appello, articolando un unico composito motivo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal consolidato indirizzo secondo cui la valutazione sulla gravità dei fatti addebitati al dipendente è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. Si tratta di un giudizio non rivedibile nel merito, ma solo in sede di legittimità, quando la valutazione risulti abnorme o illogica rispetto alle risultanze istruttorie.
Su questa base il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui è legittima la rimozione o la destituzione del militare che abbia fatto uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti. Tale condotta confligge frontalmente con i doveri del ruolo, è oggettivamente incompatibile con la prosecuzione nel servizio, lede il prestigio del Corpo e si pone in contrasto con gli obblighi assunti con il giuramento.
Il motivo dell’appellante fondato sulla mancata considerazione dell’art. 1355 del codice dell’ordinamento militare è respinto: un singolo episodio di assunzione di stupefacente di tipo pesante, per la sua intrinseca gravità, può comportare la rimozione a prescindere dall’essere o meno in servizio e dal coinvolgimento di altri militari. Nella specie, per di più, alla positività alla cocaina si è sommata la guida in stato di ebbrezza con incidente stradale, sicché le gravi infrazioni sono due. I precedenti di carriera positivi non assumono rilievo.
Il Collegio esclude il difetto di istruttoria e il deficit motivazionale: il provvedimento si fonda su riscontri documentali di pubbliche autorità non smentiti nel fatto, con ampia motivazione coerente e logicamente concatenata. Del pari infondata è la doglianza di sproporzione: la gravità dell’infrazione giustifica la sanzione massima, non emergendo travisamenti, contraddittorietà o manifeste abnormità. Irrilevanti sono il sincero ravvedimento e l’assenza di eco mediatica, poiché l’immagine dell’Arma è lesa anche solo di fronte a una ristretta cerchia di soggetti. Inconferente è infine il richiamo all’art. 6, comma 3, n. 8), d.P.R. n. 737/1981, disposizione propria delle forze di polizia a ordinamento civile. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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