Pay-back dispositivi medici: improcedibile il ricorso dopo il versamento della quota ridotta (TAR Lazio n. 172 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dal venir meno dell’utilità concreta della pronuncia per effetto dell’avvenuto pagamento della somma richiesta, rende improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti. La giurisdizione amministrativa è configurata come giurisdizione di diritto soggettivo: la parte che abbia già ottenuto la riduzione della pretesa impositiva mediante il versamento della quota ridotta non conserva alcun interesse a una decisione di annullamento degli atti impugnati. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo natura meramente processuale, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti i provvedimenti con cui il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i consequenziali atti regionali di riparto del c.d. pay-back.
Nel corso del giudizio la ricorrente, con memoria depositata il 21 ottobre 2025, ha dichiarato di aver versato a tutte le Regioni e Province autonome richiedenti la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della parte e ha verificato il venir meno dell’interesse alla decisione. L’avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di ripiano, nella misura ridotta, ha infatti eliminato la pretesa impositiva oggetto di contestazione e con essa l’utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto trarre dall’annullamento degli atti impugnati.
Il Tribunale ha richiamato la qualificazione della giurisdizione amministrativa come giurisdizione di diritto soggettivo, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato, Ad. pl. n. 4 del 2015, per dedurne che, esperita la tutela mediante il pagamento, non residua alcun interesse meritevole di pronuncia nel merito.
Ne è conseguita la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione, di carattere processuale, ha indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.