Rinnovo permesso di soggiorno e dichiarazione di ospitalità: rigetto dell’istanza cautelare per carenza di redditi e alloggio idonei (TAR Sardegna n. 78 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno deve essere valutato alla luce delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione, in virtù del principio tempus regit actum: le sopravvenienze reddituali o documentali non possono incidere sulla legittimità dell’atto impugnato. La dichiarazione di ospitalità resa ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 non costituisce atto idoneo a dimostrare una stabile sistemazione alloggiativa, requisito che lo straniero deve provare con idonei titoli di disponibilità dell’immobile (contratto di locazione, comodato). Inoltre, la sufficienza del reddito va verificata con riferimento al momento della presentazione della domanda di rinnovo, non a epoche successive.
Il Fatto
Un cittadino senegalese, presente in Italia da lungo tempo, chiedeva alla Questura di Cagliari il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L’amministrazione respingeva l’istanza con decreto motivato, rilevando l’insufficienza dei redditi allegati, la cessazione dell’attività imprenditoriale dichiarata e la mancata dimostrazione di una disponibilità abitativa. Il diniego si fondava anche su una denuncia per maltrattamenti verso congiunti, da cui era derivata la sospensione della responsabilità genitoriale e l’allontanamento dei figli.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, l’omessa valutazione dell’assoluzione “perché il fatto non sussiste” dal reato menzionato e l’erronea applicazione dei requisiti reddituali e alloggiativi. Chiedeva pertanto la sospensione cautelare dell’efficacia del diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris, respingendo l’istanza cautelare. Con riguardo al primo motivo, ha rilevato che la comunicazione di preavviso di rigetto risulta sottoscritta “per ricevuta” dall’interessato, circostanza che esclude la dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Quanto alla carenza di redditi, il Collegio ha osservato che il ricorrente non aveva documentato, né in sede procedimentale né processuale, la sussistenza al momento della domanda di redditi idonei al sostentamento. Ha inoltre precisato che il documento contabile relativo all’esercizio 2025 dell’impresa non può assumere rilievo, poiché, per pacifica giurisprudenza, le sopravvenienze non rilevano nel giudizio di legittimità: la verifica va compiuta sulla base della situazione esistente all’adozione dell’atto, secondo il principio tempus regit actum.
In relazione all’alloggio, il TAR ha chiarito che la dichiarazione di ospitalità resa ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, priva di indicazione sulla durata del soggiorno, ha finalità di monitoraggio dell’autorità di pubblica sicurezza e non può documentare una stabile sistemazione. Difettando un titolo idoneo (locazione o comodato), il requisito dell’alloggio non può ritenersi provato, né il certificato di residenza successivo può sanare il vizio, in applicazione del principio tempus regit actum. Il Collegio ha concluso per il rigetto dell’istanza cautelare con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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