La partecipazione stabile all’associazione finalizzata allo spaccio fonda la presunzione cautelare (Cass. pen. Sez. 6 n. 301 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta esclusivamente all’operatività dell’associazione o alla data degli ultimi reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali. Il tempo trascorso dai fatti costituisce solo uno degli elementi rilevanti, sempre che risulti provata la rescissione del vincolo associativo. È altresì inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, quando quest’ultimo abbia fornito una motivazione congrua e completa.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, vedeva confermata dal Tribunale del riesame la misura applicata dal GIP. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza degli elementi della partecipazione associativa e la carenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, fondate sulla presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rammentando il perimetro del controllo di legittimità in materia cautelare, limitato alla verifica della congruità della motivazione in ordine alla gravità del quadro indiziario e alla sua coerenza logica. Le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti esulano da tale sindacato.

Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le deduzioni difensive circa il ruolo episodico del ricorrente. Il Tribunale aveva attribuito rilievo al ruolo di confezionamento delle dosi, essenziale per l’operatività dell’associazione, e alle conversazioni intercettate da cui emergeva la stabilità del contributo. L’avvertimento del fratello circa la qualità del lavoro costituiva un’esortazione a fare meglio, non la revoca dell’incarico, confermando la natura stabile del ruolo.

La Corte ha ritenuto non illogica la valutazione sulla consapevolezza del ricorrente di avvalersi della capacità di reazione dei familiari, elemento indicativo della volontà di partecipare al sodalizio. Il coinvolgimento nella detenzione di una partita di cocaina e la successiva preparazione delle dosi hanno confermato il consapevole contributo alla realizzazione del programma associativo.

Con riferimento alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato il principio per cui il fattore temporale non è, da solo, dirimente atta a superare la presunzione relativa di attualità del pericolo. La motivazione del Tribunale aveva dato conto della protrazione dell’attività associativa, del radicamento territoriale e dell’assenza di elementi provanti la rescissione del vincolo, giustificando anche il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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