Decadenza dell’autotutela sulla SCIA edilizia e caducazione dell’ordine di demolizione (TAR Calabria n. 1262 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio della SCIA edilizia, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, è soggetto al termine di decadenza di dodici mesi, decorrente dal consolidamento del titolo e non dalla presentazione di successivi titoli abilitativi. Il superamento di tale termine determina la decadenza del potere di autotutela, prescindendo da ogni valutazione sulla sussistenza originaria dei vizi di conformità urbanistica o edilizia. Sussiste autonomia funzionale, strutturale e procedimentale tra i titoli abilitativi edilizi e i procedimenti di agibilità, sicché il deposito della segnalazione certificata di agibilità non può essere utilizzato per eludere il termine di decadenza. Dall’illegittimità della determina di annullamento della SCIA deriva, in via derivata e consequenziale, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione adottata in qualità di atto dipendente.

Il Fatto

Il ricorrente è comproprietario, insieme ai propri figli, di un immobile nel Comune di San Lucido. In data 20 maggio 2022 presentava una SCIA per il cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione civile. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico trasmetteva un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, riscontrato dal privato il 6 luglio 2022, ma alle osservazioni non seguiva alcun provvedimento conclusivo.

In data 3 maggio 2025 il ricorrente presentava Segnalazione Certificata di Agibilità per il locale trasformato. Il Comune adottava quindi la determina n. 166 del 12 giugno 2025, con cui annullava in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, l’efficacia della SCIA del 2022 e della segnalazione di agibilità, nonché l’ordinanza di demolizione n. 9 del 12 giugno 2025. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Calabria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso confermando le conclusioni già raggiunte in sede cautelare con l’ordinanza n. 664 del 18 dicembre 2025, non essendo emersi elementi di fatto o di diritto idonei a mutare il convincimento, né avendo il Comune depositato ulteriori memorie o documenti.

Assume rilievo dirimente il motivo sulla tardività dell’esercizio del potere di autotutela. L’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, nella versione applicabile ratione temporis, subordina l’annullamento d’ufficio a precise condizioni: presenza di ragioni di interesse pubblico, esercizio entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi, e valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Nel caso di specie la SCIA per il mutamento di destinazione d’uso era stata presentata il 20 maggio 2022, mentre il Comune ha rimosso gli effetti del titolo solo con la determina del 12 giugno 2025, a distanza di circa tre anni dal consolidamento. Il superamento del limite massimo di dodici mesi comporta la decadenza del potere di autotutela, prescindendo da ogni valutazione sulla sussistenza originaria dei vizi di conformità urbanistica o edilizia dell’immobile.

Il Tribunale respinge la tesi del Comune secondo cui il termine decorrerebbe dal 3 maggio 2025, data della segnalazione di agibilità, momento in cui l’illegittimità del mutamento d’uso si sarebbe manifestata e cristallizzata. Esiste infatti autonomia funzionale, strutturale e procedimentale tra i titoli abilitativi edilizi e i procedimenti diretti ad attestare le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici. Nel caso concreto i vizi contestati riguardavano la regolarità edilizia e urbanistica del cambio di destinazione d’uso ed erano già rilevabili al momento della presentazione della SCIA: il successivo deposito della segnalazione di agibilità non può quindi essere utilizzato per eludere il termine di decadenza.

Dall’accertata illegittimità della determina deriva, in via derivata e consequenziale, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione adottata in pari data. Essendo l’ordine di ripristino un atto strettamente dipendente dall’annullamento del titolo edilizio, il venir meno del provvedimento presupposto comporta la caducazione automatica dell’atto consequenziale. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese della fase di merito, restando impregiudicata la condanna alle spese già posta a carico del Comune in sede cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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