Le frequentazioni contigue alla malavita giustificano l’esclusione dal concorso in Guardia di Finanza (TAR Lazio n. 10957 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della condotta incensurabile attribuisce all’amministrazione un ampio potere discrezionale, finalizzato a consentire la partecipazione al concorso solo ai candidati che, per qualità morali e personali, offrano ragionevole affidamento di tutelare credibilità e prestigio delle future funzioni, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico. La valutazione delle frequentazioni del candidato, anche in assenza di responsabilità penale accertata a suo carico, si presta a una valutazione complessiva: il contatto con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia, o contigui al mondo della malavita, costituisce ragione ex se sufficiente per sostenere il giudizio di assenza del requisito, trattandosi di ambienti la cui attività delittuosa il Corpo è chiamato a contrastare. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al parametro dell’arbitrarietà, restando precluso il riesame nel merito della valutazione compiuta dall’amministrazione. La precedente valutazione positiva conseguita in un diverso concorso non è idonea a dimostrare l’irragionevolezza del giudizio, atteso che le qualità e i requisiti sono richiesti e valutati in relazione alla specificità dell’impiego oggetto della selezione.
Il Fatto
Un aspirante allievo finanziere, già in servizio come agente di polizia penitenziaria, veniva escluso dal concorso per 1.634 posti di allievi finanzieri per l’anno 2024 per mancato possesso dei requisiti morali e di condotta. L’esclusione si fondava su un duplice ordine di ragioni: un giudizio di inaffidabilità alla detenzione e al porto d’armi, basato sul richiamo ai contenuti di un precedente provvedimento questorile di rigetto della licenza di porto di fucile per uso sportivo, e la valorizzazione autonoma delle frequentazioni del candidato, emerse da cinque controlli di polizia tra il luglio e il dicembre 2019. Il candidato veniva visto in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, anche per reati gravi come rapina, furto aggravato, lesioni personali e spaccio di stupefacenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette il consolidato orientamento secondo cui il requisito della condotta incensurabile attribuisce all’amministrazione un ampio potere discrezionale, con un sindacato del giudice amministrativo limitato al parametro dell’arbitrarietà. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il giudizio non sia affetto da irragionevolezza, poiché si fonda su circostanze oggettive e puntuali: cinque controlli in sei mesi, a intervalli regolari, con soggetti segnalati per uso di stupefacenti o gravati da precedenti, evidenziano una relazione statisticamente significativa, sintomatica di una verosimile abitualità nella frequentazione di ambienti criminali.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la frequentazione con persone contigue al mondo della malavita costituisce ragione ex se sufficiente a sostenere il giudizio negativo, citando i precedenti del Cons. Stato, Sez. II, n. 6780 del 2021 e del Cons. Stato, Sez. VI, n. 9299 del 2025. Viene inoltre precisato che l’assenza di condanne o sanzioni dei soggetti frequentati non esclude il compimento di atti sintomatici di pericolosità sociale, indicati nei rapporti di polizia, che dovrebbero generare nell’aspirante finanziere disappunto e avversione.
La Corte esclude valore dirimente al servizio volontario prestato in una diversa organizzazione militare e alla possibilità di assegnazione a una sede lontana dal luogo di origine, citando Cons. Stato, Sez. II, n. 588 del 2025. Quanto alla precedente valutazione positiva conseguita nell’accesso alla polizia penitenziaria, il TAR osserva che essa non può assumere valore dirimente, poiché le qualità e i requisiti sono valutati in relazione alla specificità dell’impiego: la Guardia di Finanza è un corpo di polizia ad ordinamento militare, con il compito specifico di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, diversamente dal Corpo di appartenenza del ricorrente.
Il provvedimento impugnato viene infine qualificato come atto plurimotivato, essendo ciascuna delle due rationes decidendi, relative al giudizio di inaffidabilità all’uso dell’arma e alla valutazione delle frequentazioni, autonomamente idonea a giustificare l’esclusione. Il ricorso viene pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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