Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di idoneità fisica (TAR Lazio n. 14412 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento di non idoneità fisica al concorso per Vice Ispettore di Polizia di Stato allorché il ricorrente dichiari espressamente, in corso di causa, di non avere più interesse alla definizione del merito del giudizio. La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione della necessità di tutela giurisdizionale e non richiede l’esame delle censure proposte avverso gli atti impugnati. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della vicenda e della sopravvenienza che ha determinato l’esito del processo.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante alla posizione di Vice Ispettore di Polizia di Stato, impugnava il provvedimento del 5 maggio 2023 con cui la Commissione di Valutazione del Ministero dell’Interno lo aveva giudicato non idoneo per una massa grassa superiore ai limiti fissati dal d.p.r. n. 207/2015. L’atto era contestato unitamente agli atti istruttori, non conosciuti, e ai decreti ministeriali dell’11 marzo 2016 e del 17 aprile 2023, nella parte in cui prescrivevano quale unica modalità di misurazione quella ortostatica. Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava una dichiarazione in data 12 maggio 2026, comunicando la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito della controversia e chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, rilevato che il ricorrente aveva espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile. La valutazione del Collegio si fonda sulla constatazione che, a seguito della dichiarazione di parte, è venuta meno la persistenza dell’interesse alla definizione del merito, condizione essenziale per la prosecuzione del processo amministrativo.
La pronuncia si caratterizza per la natura processuale dell’esito: il Collegio non entra nel merito delle censure sollevate avverso il provvedimento di non idoneità, né valuta la fondatezza delle doglianze relative alla modalità di misurazione della massa grassa. La dichiarazione della parte, infatti, determina la cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse processuale, rendendo superfluo l’esame delle questioni sostanziali prospettate.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in considerazione della peculiarità della vicenda e della circostanza che l’esito del processo è dipeso da una sopravvenienza dichiarata dal ricorrente, senza che sia possibile ravvisare una soccombenza virtuale.
Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento, in caso di diffusione del provvedimento, delle generalità delle parti e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, trattandosi di giudizio concernente l’idoneità fisica del ricorrente.
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Nota della Redazione
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