Incompetenza della commissione e verifica dei minimi salariali nell’appalto multi-lotto (TAR Lombardia n. 1114 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In una gara suddivisa in più lotti, il bando ha natura di atto ad oggetto plurimo e ciascun lotto costituisce una procedura autonoma. I vizi che inficiano la nomina o la composizione della commissione giudicatrice non si trasmettono in via automatica, con effetto caducante, alle aggiudicazioni dei lotti diversi da quello impugnato, dovendosi proporre autonomo gravame. La verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi spetta al RUP e non è delegabile: l’avvalimento di soggetti interni è ammesso solo se le attività siano esaminate e fatte proprie dal RUP, con documentazione delle modalità di verifica. La pubblicazione di curricula dei commissari diversi da quelli valutati in sede di nomina elude i principi di trasparenza e tutela della concorrenza.
Il Fatto
ARIA S.p.A., centrale di committenza della Regione Lombardia, ha indetto una gara in otto lotti per il servizio di lavanolo e lavanderia degli enti del servizio sanitario regionale, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al Lotto 7 hanno partecipato quattro operatori. La società ricorrente si è classificata al terzo posto; il lotto è stato aggiudicato al secondo classificato, poiché il primo aveva già raggiunto il tetto massimo di quattro lotti aggiudicabili.
Ottenuta la documentazione di gara solo in esito a istanza di accesso, la ricorrente ha impugnato la determinazione di aggiudicazione, il bando e gli atti di gara, deducendo vizi relativi alla nomina e alla composizione della commissione, alle valutazioni tecniche, all’anomalia dell’offerta e al mancato rispetto dei minimi salariali. Ha poi integrato il gravame con due ricorsi per motivi aggiunti. Le controinteressate hanno eccepito la tardività del ricorso e l’inammissibilità delle censure caducatorie per omessa impugnazione degli altri lotti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di tardività. Richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020, rileva che il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dall’effettiva conoscenza dei documenti su cui si fondano i vizi. La comunicazione del 6 giugno 2024 non era accompagnata dalla documentazione istruttoria; l’istanza di accesso, proposta tempestivamente, è stata evasa solo il 15 luglio 2024, con modalità diverse dal DVD risultato difettoso. Il ricorso notificato l’11 settembre 2024 è quindi tempestivo.
Quanto alle censure caducatorie, il Collegio ricostruisce la natura del bando ad oggetto plurimo (Cons. Stato, Sez. III, n. 1281/2022): ogni lotto integra una procedura autonoma e la commissione, pur unitaria, esprime valutazioni distinte. Il vizio di nomina o composizione della commissione non si riverbera automaticamente sugli altri lotti; l’eccezione di inammissibilità è dunque infondata.
Nel merito, il Collegio accoglie la censura sull’incompetenza della commissione. ARIA ha prodotto in giudizio curricula dei commissari diversi da quelli pubblicati e valutati dal RUP. L’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 impone la pubblicazione dei curricula sul profilo del committente; la loro coincidenza con quelli esaminati è condizione di effettività della trasparenza. Considerando i soli curricula valutati dal RUP, nessun commissario possiede competenza specifica nelle aree tematiche omogenee dell’appalto; anche volendo considerare quelli integrati, solo uno su tre risulta competente, in luogo di almeno due su tre (Cons. Stato, Sez. V, n. 1700/2021).
È fondata anche la censura sul trattamento minimo salariale. La verifica spetta al RUP e, per il principio di legalità, non è delegabile. L’avvalimento di soggetti interni è ammesso solo se le attività siano esaminate e fatte proprie dal RUP. Nel caso di specie l’Ufficio Risorse Umane ha svolto la verifica con una semplice mail, senza documentare le modalità, e il RUP vi ha aderito acriticamente: egli ha abdicato alla funzione. L’aggiudicazione del Lotto 7 è annullata; le censure residue sono assorbite. Non risultando stipulata la convenzione, non vi è pronuncia su inefficacia e subentro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.