Sostituzione del progettista e modifica dell’offerta nell’appalto integrato (TAR Sardegna n. 45 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di una procedura di appalto integrato, la sostituzione del progettista incaricato dall’operatore economico, autorizzata dalla stazione appaltante, non integra una modifica sostanziale dell’offerta quando i criteri di valutazione dell’offerta tecnica non siano direttamente riconducibili alla capacità o all’esperienza del professionista ma al contenuto oggettivo della proposta, come i materiali, i criteri ambientali e le tecniche costruttive. La verifica di legittimità della sostituzione va condotta alla luce dell’oggetto della procedura e della disciplina di gara, non rilevando, in assenza di un obbligo di sottoscrizione dell’offerta da parte del professionista, la sua indicazione quale mero elemento dell’offerta.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della rete pluviale, contestando la legittimità della sostituzione del progettista indicato dall’aggiudicataria. La stazione appaltante aveva autorizzato la sostituzione del progettista originario, avendo riscontrato nei suoi confronti una situazione di irregolarità fiscale superiore alla soglia rilevante ai sensi dell’art. 94 e dell’allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente riteneva che tale sostituzione avesse determinato una modifica sostanziale e non consentita dell’offerta, considerata la rilevanza del professionista nella sua redazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’appalto integrato, rilevando come l’offerta non dovesse necessariamente essere sottoscritta dal professionista incaricato, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Disciplinare di gara. Tale elemento ha costituito un indice significativo per escludere che la sostituzione del progettista potesse incidere sul contenuto essenziale dell’offerta presentata.
La valutazione si è quindi concentrata sui criteri di valutazione A1, A2 e A3, indicati dalla ricorrente come dimostrativi dell’importanza del progettista. La Corte ha osservato che tali criteri individuano profili di valutazione delle proposte non riconducibili al peso specifico del professionista ma al contenuto oggettivo della stessa, ossia ai materiali da utilizzare, ai criteri ambientali e alle tecniche costruttive da impiegare.
In definitiva, il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione del progettista non mutasse le caratteristiche fondamentali dell’offerta, non sussistendo i presupposti per il fumus boni iuris richiesto ai fini della concessione della misura cautelare. L’istanza è stata respinta e, in considerazione della particolarità della fattispecie, le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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