RIA triennio 1991-1993 e ricalcolo pensionistico dei dipendenti regionali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 95 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 — che, per il comparto ministeri, aveva bloccato al 31 dicembre 1990 le anzianità utili alla maturazione della retribuzione individuale di anzianità — non è invocabile dai pensionati della Regione Siciliana, stante l’autonomia della disciplina regionale adottata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico dei propri dipendenti. La pretesa maggiorazione a titolo di RIA relativa al triennio 1991-1993, inoltre, deve essere previamente accertata sul piano retributivo dall’amministrazione di appartenenza o dal giudice del lavoro, poiché solo tale riconoscimento costituisce il presupposto indefettibile del successivo adeguamento pensionistico. È pertanto inammissibile la domanda che, facendo leva sull’imprescrittibilità del diritto pensionistico, chieda direttamente al giudice contabile la riliquidazione del trattamento di quiescenza in assenza di un titolo retributivo già cristallizzato.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana in servizio negli anni 1991, 1992 e 1993 e successivamente collocati in quiescenza, hanno adito la Corte dei conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana — chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico mediante il ricalcolo della base pensionabile. La pretesa si fonda sull’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni a titolo di RIA relative al triennio 1991-1993, in applicazione della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale e della pronuncia del Consiglio di Stato n. 7445 del 5 settembre 2024. I ricorrenti assumono di essere stati doppiamente danneggiati dal blocco delle anzianità, con riflessi sia sugli scatti biennali sia sulla misura finale della pensione.
Si sono costituiti l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e il Fondo Pensioni Sicilia, eccependo il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso per la sua natura collettiva e generica, il difetto di legittimazione passiva del Fondo, la prescrizione quinquennale del credito e, nel merito, l’infondatezza della pretesa. Il giudizio è stato posto in decisione all’esito dell’udienza del 19 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, qualificando la controversia come avente ad oggetto esclusivamente la prestazione pensionistica e la sua quantificazione. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 16168/2011, ha ricordato che la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi: quando si chiede un trattamento pensionistico maggiore fondato su una migliore retribuzione, senza incidenza sul rapporto di servizio, la cognizione spetta alla Corte dei conti, poiché la situazione giuridica fatta valere attiene al rapporto previdenziale e non a quello di lavoro.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione del Fondo Pensioni Sicilia, richiamando l’art. 4 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, come modificato dal Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22, che attribuisce al Fondo la gestione amministrativa e contabile dei trattamenti di pensione. Sia l’Assessorato, quale amministrazione titolare del rapporto, sia il Fondo, quale ente gestore del rapporto previdenziale, sono pertanto dotati di legittimazione passiva.
Le eccezioni di inammissibilità ex art. 152, comma 1, lett. d) ed e) c.g.c. sono state superate applicando il criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere nel merito la questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha richiamato le decisioni di questa Sezione nn. 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025, nonché delle Sezioni Sardegna n. 106/2025 e Calabria n. 82/2025, da cui emerge un orientamento uniforme: la dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali e non esprime un principio erga omnes invocabile dagli ex impiegati regionali. La disciplina siciliana della RIA è autonoma, adottata nell’esercizio della potestà esclusiva di cui all’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto.
La Corte ha inoltre accolto l’argomento del Fondo Pensioni secondo cui la maggiorazione a titolo di RIA deve essere previamente riconosciuta sul versante retributivo, dall’amministrazione di appartenenza o con pronuncia definitiva del giudice del lavoro: solo tale accertamento rappresenta il presupposto del successivo adeguamento pensionistico. Non è ammissibile chiedere direttamente la riliquidazione della pensione in assenza di un provvedimento formale o di una pronuncia che abbia cristallizzato il diritto stipendiale, risultando il credito retributivo ormai prescritto. Le spese di lite sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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