Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 77 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, instaurato con ricorso del P.M. al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., l’intervenuto deposito del conto da parte dell’agente contabile, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione dei termini, determina la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. non preclude le valutazioni sulla regolarità del conto, che restano demandate al magistrato designato relatore nell’ambito della fase di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale chiedeva al giudice monocratico la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale a carico di un’agente contabile esterno di un ente locale, con riferimento all’esercizio 2018 e alla gestione di una struttura ricettiva. Con il ricorso il P.M. sollecitava inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di inadempimento e la fissazione, in tal caso, della scadenza per la compilazione d’ufficio del conto, formulando infine la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere laddove il conto fosse stato presentato.
Con decreto n. 53/2020 il giudice designato fissava i termini per il deposito. Successivamente l’ente, a seguito della notifica dei decreti e di un confronto con la banca dati dell’anagrafe tributaria, comunicava che numerose strutture, tra cui quella in questione, avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. Il P.M. chiedeva allora la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il perimetro processuale entro cui si colloca la vicenda. Il procedimento per la resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c., salva la sola ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, che apre la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c..
Su questo presupposto il collegio richiama il consolidato indirizzo delle sezioni giurisdizionali regionali che hanno affermato la riconducibilità della fattispecie alla fase monocratica e la definibilità del giudizio con sentenza del giudice unico.
Nel merito, il dato decisivo è costituito dall’intervenuto deposito del conto relativo all’esercizio 2018, trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 53/2020. L’adempimento dell’agente contabile ha così realizzato la condizione cui lo stesso P.M. aveva subordinato la propria richiesta.
Pertanto il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal P.M. nel corso dell’udienza di discussione.
La declaratoria lascia tuttavia impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, che restano demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Il giudice precisa infine che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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