Improcedibile il conto del consegnatario di beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 151 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile per i beni mobili o le materie di cui egli non abbia il debito di custodia. Il conto del consegnatario, richiamato dal modello di cui al d.P.R. n. 194/1996, presuppone l’esistenza di un rapporto di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato, restando la pronuncia in rito e nulla quella sulle spese.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita di un giudizio di conto iscritto a ruolo su un conto giudiziale qualificato come conto del consegnatario, reso da un agente contabile di un comune per l’esercizio finanziario 2023. Il prospetto ricalca il modello contabile allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali.

Nel corso del giudizio la Procura regionale conclude per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione che la Corte deve sciogliere è quindi preliminare e attiene all’ammissibilità stessa della resa del conto, prima ancora che al merito della gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla struttura del conto in esame. Esso consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La gestione oggetto del conto, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. Il riferimento normativo è agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. L’assenza del rapporto di custodia incide sulla stessa configurabilità dell’obbligo di resa.

Su questo punto la Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, citando in particolare una pronuncia della stessa Sezione (n. 217/2018), della Sez. Abruzzo (nn. 89 e 102/2015), della Sez. Toscana (nn. 60 e 61/2016), della Sez. Friuli-Venezia Giulia (n. 17/2014) e della Sez. Calabria (n. 323/2013). Da tale indirizzo si ricava che, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale orientamento. Ne deriva, in via diretta, l’improcedibilità del giudizio, cui consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia resta sul piano processuale e non investe il merito della gestione; per questa ragione il Collegio nulla dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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