Obbligo di resa del conto escluso per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 153 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni mobili e alle materie che non siano oggetto di un debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Quando la gestione oggetto del conto non involga tali beni, il giudizio di conto è improcedibile, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La qualificazione formale del prospetto come conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a radicare l’obbligo di resa del conto. La pronuncia in rito esclude la liquidazione delle spese.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del giudizio di conto iscritto sul conto giudiziale n. 196774/23, reso da un agente contabile relativamente all’esercizio finanziario 2023, con periodo 01/01/2023–31/12/2023, e depositato in data 03/06/2024. Il conto è qualificato come conto del consegnatario di beni del Comune.
La Procura regionale conclude per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione che il Collegio deve risolvere attiene alla configurabilità, in capo all’agente contabile, di un obbligo di resa del conto giudiziale in relazione alla tipologia di beni oggetto della gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del conto in esame: si tratta di un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Corte rileva tuttavia che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL.
Su tale premessa il Collegio aderisce alla conclusione della Procura regionale, ritenendola conforme alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamata con numerosi precedenti di questa Sezione e di altre Sezioni regionali. Tale orientamento ritiene che, con riguardo ai beni suddetti, non sia configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, cui consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio nulla dispone per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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