Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e obbligo di interventi correttivi (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 282 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, la Sezione regionale della Corte dei conti verifica, secondo le risultanze dei referti annuali, l’idoneità del sistema integrato dei controlli interni e la sua conformità al regolamento dell’ente. La valutazione di parziale adeguatezza non si esaurisce nell’accertamento delle singole disfunzioni, ma impone all’amministrazione l’adozione urgente dei provvedimenti organizzativi necessari a superare le criticità rilevate. L’invito della Sezione non è un mero monito: esso attiva un obbligo di comunicazione degli interventi correttivi, funzionale alla verifica del superamento delle carenze accertate. Il sistema dei controlli interni, articolato nei controlli di regolarità, gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, va considerato nel suo insieme, con riserva di analisi dei referti successivi.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni, ai sensi dell’art. 148 TUEL, trasmessi dal Sindaco di un Comune, rispettivamente per l’esercizio 2022 e per l’esercizio 2023, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie.
Dall’esame della documentazione sono emersi profili di criticità che hanno condotto la Sezione a pronunciarsi sull’idoneità complessiva del sistema dei controlli, con riserva di esaminare i referti degli esercizi successivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce analiticamente ciascuna tipologia di controllo prevista dal regolamento dell’ente. Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, disciplinato dall’art. 147-bis TUEL, essa ne sottolinea la funzione di autotutela e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l’intero sistema e rende imprescindibile l’applicazione dei principi di conformità a legge, regolarità e correttezza. Dagli esiti riferiti emerge un elevato numero di atti esaminati e irregolarità tutte sanate.
In relazione al controllo di gestione, la Corte ne richiama la funzione di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e della funzionalità dell’ente sotto il profilo di efficacia, efficienza ed economicità, rilevando la conformità complessiva al regolamento comunale.
Sul controllo strategico, la motivazione si àncora alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 13/SEZAUT/2018/FRG, secondo cui esso è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti, estendendo la valutazione di congruenza alle risorse, ai tempi e alle procedure attivate. Anche in questo caso la Sezione riscontra un esercizio complessivamente conforme.
Il controllo sugli equilibri finanziari, normato dall’art. 147-quinquies TUEL, e il controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell’art. 147-quater TUEL, e sulla qualità dei servizi vengono esaminati con richiami alla giurisprudenza contabile della Sezione. L’attenzione si concentra sulla necessità di flussi informativi idonei ad attivare tempestivamente i processi correttivi. L’appendice relativa al P.N.R.R. e al P.I.A.O. chiude il quadro istruttorio.
Su queste basi, il dispositivo accerta la parziale adeguatezza del sistema, invita l’ente all’adozione urgente dei provvedimenti organizzativi e dispone la comunicazione delle iniziative intraprese, oltre alla trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente e alla sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.