Società cartiera: la sanzione colpisce la persona fisica che ha agito per interposta persona (Cass. civ. Sez. 5 n. 12403 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 d.l. n. 269/2003, che sposta la sanzione amministrativa tributaria in capo alla società con personalità giuridica, presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio dell’ente. Qualora l’amministratore abbia invece utilizzato la società come schermo per perseguire un proprio esclusivo vantaggio, la regola generale torna applicabile e la sanzione colpisce l’autore materiale della violazione. Tale principio si coordina con la disciplina dell’interposizione fittizia ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, che consente di imputare all’interponente i redditi di cui appare titolare un altro soggetto, con conseguente irrilevanza, ai fini sanzionatori, del rapporto fiscale facente capo all’ente cartiera. Il piano processuale della legittimazione a impugnare l’atto rivolto alla società resta distinto dal piano sostanziale della responsabilità del soggetto che ha agito tramite la società.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un soggetto, già amministratore di diritto di una società di capitali, un atto di contestazione di sanzioni per l’emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. L’atto traeva origine da indagini della Guardia di Finanza, che avevano evidenziato un meccanismo fraudolento consistente nell’utilizzo della società come “cartiera”. Il contribuente impugnava l’atto eccependo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione, non essendo più legale rappresentante della società al momento della notifica.
Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglievano il ricorso, ritenendo l’atto dovesse essere notificato all’amministratore in carica e non a chi aveva rivestito tale carica in passato. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003 e la falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di tardività del ricorso, rigettandola. Ha precisato che la sospensione straordinaria dei termini introdotta per l’emergenza epidemiologica e la sospensione feriale non si sovrappongono, rispondendo a diverse esigenze, e che pertanto, computando entrambi i periodi, la notifica era tempestiva.
Nel merito, la Corte ha censurato la sentenza impugnata per aver sovrapposto il piano processuale a quello sostanziale. Il difetto di legittimazione a ricevere la notifica dell’atto rivolto alla società non esclude, infatti, che il soggetto, quale autore della violazione, possa essere destinatario della contestazione sanzionatoria. La CTR aveva infatti trascurato che l’atto di contestazione era stato notificato “anche (e non solo)” al contribuente, in ragione della sua personale responsabilità.
Quanto al merito della responsabilità, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 11 d.lgs. n. 472/1997 prevedeva la responsabilità dell’amministratore e quella solidale dell’ente; successivamente, l’art. 7 d.l. n. 269/2003 ha rovesciato l’impostazione, rendendo la sanzione esclusivamente a carico della persona giuridica. Tale disposizione eccezionale, tuttavia, non opera quando la persona fisica ha agito nel proprio esclusivo interesse, usando la società come schermo o paravento; in tal caso, come affermato da Cass. n. 12334/2019 e Cass. n. 29038/2021, si ripristina la regola generale della responsabilità dell’autore.
La Cassazione ha poi precisato che la costituzione di una società di capitali, una volta iscritta nel registro delle imprese, determina l’acquisto della personalità giuridica, la cui permanenza non viene meno per le violazioni tributarie commesse dai suoi amministratori. Il collegamento tra autore della condotta e obbligazione tributaria richiede pertanto un parametro normativo, individuato nell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, che consente di imputare al contribuente i redditi di cui appare titolare un altro soggetto, quando sia dimostrato che ne è l’effettivo possessore per interposta persona, secondo il meccanismo dell’interposizione fittizia, richiamando anche la giurisprudenza unionale in materia di mandato senza rappresentanza.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi se l’atto di contestazione contenesse una puntuale indicazione dei presupposti della responsabilità personale del contribuente per l’improprio uso dello strumento societario.
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Nota della Redazione
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