Sanzioni tributarie, termine decadenziale e ruolo esecutivato entro il quinto anno (Cass. civ. Sez. V n. 18628 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle ritenute, l’iscrizione a ruolo disposta ai sensi dell’art. 17, terzo comma, d.lgs. n. 472/1997 consente all’Amministrazione di irrogare la sanzione senza preventiva contestazione, ma non la esonera dal rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. Gli atti di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla commissione della violazione, o nel diverso termine stabilito per l’accertamento del singolo tributo, e entro gli stessi termini i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni devono essere resi esecutivi. Il giudice di merito che verifica la tempestività della notifica della cartella e la messa in esecuzione del ruolo applica correttamente la disciplina richiamata.

Il Fatto

La vicenda riguarda una curatela fallimentare destinataria di una cartella di pagamento emessa per il tardivo versamento di ritenute d’acconto relative all’anno d’imposta 2008. La curatela impugnava l’atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo la notifica intervenuta oltre il termine di decadenza fissato dall’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997.

L’Ufficio proponeva appello e la commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, accoglieva il gravame. Il giudice d’appello qualificava l’atto come provvedimento emesso ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e riteneva applicabile l’art. 17, terzo comma, d.lgs. n. 472/1997, che non richiede la contestazione preventiva, con conseguente rispetto del termine quinquennale di esecutività del ruolo. La curatela ricorreva per cassazione, contestando la mancata applicazione del termine decadenziale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della individuazione della disciplina applicabile alla cartella di pagamento recante sanzioni per il ritardato versamento delle ritenute. Il ricorrente sosteneva che la commissione tributaria regionale avesse errato nel negare l’operatività del termine decadenziale di cui all’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e nel ritenere comunque osservato il termine quinquennale di esecutività del ruolo.

Il motivo è giudicato infondato. La Corte rileva che l’atto impositivo risulta emesso in sede di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, come emerge dalla stessa cartella riprodotta nel ricorso, dalla quale si desume che l’iscrizione a ruolo è stata effettuata ai sensi dell’art. 17, terzo comma, d.lgs. n. 472/1997 dopo il riscontro del ritardato versamento delle ritenute.

Conseguentemente, osserva il Collegio, trovano applicazione entrambe le disposizioni richiamate. Da un lato, l’art. 17, terzo comma, consente l’irrogazione mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento risultanti dalle liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. Dall’altro, per verificare la tempestività della notifica della cartella, opera la regola dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, che impone la notifica a pena di decadenza nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento del singolo tributo.

La Corte richiama sul punto un proprio precedente conforme (Cass. n. 15581 del 2020) e applica l’ultimo periodo dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 17, comma 3. Su questa base il giudice di merito ha correttamente accertato che il ruolo è stato reso esecutivo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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