Edifici di culto censiti in catasto: rendita mai pari a zero (Cass. civ. Sez. 5 n. 10052 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve essere censito secondo le regole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento. Gli edifici di culto non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita, elencati dall’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28. Ne consegue che la dichiarazione di nuova costruzione o di variazione deve contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita, che non può essere pari a zero, trattandosi di unità a destinazione particolare, ed è soggetta al controllo dell’amministrazione finanziaria anche per la determinazione, a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva. La rendita catastale attribuita a un immobile adibito a culto non costituisce né un tributo né un presupposto di imposizione, ma un valore tecnico-estimativo, sicché la sua attribuzione non incide sull’esenzione fiscale derivante dalla destinazione oggettiva e funzionale dell’immobile ex art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, riferito esclusivamente al reddito costituente presupposto delle imposte dirette.
Il Fatto
A seguito di una procedura DOCFA, l’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita di un fabbricato sito in Assisi, adibito a culto pubblico e censito in categoria E/7, da zero a un valore positivo. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento, sostenendo che gli edifici adibiti al culto non sono produttivi di rendita, salvo che nel caso di locazione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, con la sentenza n. 55/2020, rigettava l’appello dell’Ufficio sul medesimo presupposto. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi in quanto connessi, rileva che il thema decidendum attiene alla legittimità dell’attribuzione di una rendita catastale positiva a un edificio di culto censito in categoria E/7, a fronte dell’esenzione dalla dichiarazione in catasto prevista dall’art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, e della disposizione di cui all’art. 36, comma 3, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il Collegio, dando continuità all’indirizzo inaugurato da Cass. n. 20537 del 2016 e confermato da Cass. n. 29823 del 2024, chiarisce che la rendita catastale attribuita a un immobile adibito a culto non è un tributo né un presupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativo legato all’iscrizione in catasto. La dicotomia tra le nozioni di reddito e rendita emerge dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 917/1986, che definisce i redditi fondiari come quelli inerenti ai fabbricati che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto. Ne deriva che l’attribuzione di una rendita non determina la trasformazione di un immobile esente in immobile imponibile, né integra un autonomo fatto generatore di imposta.
Quanto al merito, la Corte ritiene non condivisibile la lettura dei giudici di appello, evidenziando che le esenzioni dall’imposizione e dall’iscrizione non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso di procedere alla dichiarazione in catasto ai fini civilistici e gestionali. Nell’ipotesi di dichiarazione o variazione, subentra l’applicazione delle norme appositamente contemplate, tra cui il d.m. n. 28/1998 e il d.m. n. 701/1994. Poiché gli edifici di culto non locati non sono ricompresi nell’elenco dei beni iscrivibili senza rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28/1998, disposizione speciale non suscettibile di applicazione analogica, l’eventuale iscrizione in catasto non può prescindere dall’attribuzione di una rendita.
La Corte precisa, inoltre, che la circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012 opera su un piano differente rispetto alle norme sulla categoria E/7: le prime attengono all’an della valorizzazione fiscale del bene, la circolare al quomodo della determinazione della rendita, sicché non può configurarsi alcun conflitto. Infine, richiamando l’art. 30 del d.P.R. n. 1142/1949, il Collegio ribadisce che la rendita degli immobili a destinazione particolare si accerta con stima diretta, risultando superate le istruzioni del 1941 invocate dalla contribuente. Vengono altresì esclusi profili di contrasto con gli artt. 53, 8 e 19 Cost. e con la normativa CEDU, vertendosi in materia fiscale.
Il ricorso è quindi accolto. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso originario della contribuente, confermando l’avviso di rettifica. La peculiarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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