PREU sui totem collegati a bookmaker esteri: accertamento legittimo (Cass. civ. Sez. V n. 6694 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici (PREU), il presupposto impositivo di cui all’art. 1, comma 646, legge n. 190/2014 sussiste per il titolare di un esercizio pubblico ove siano rinvenuti apparecchi comunque idonei a consentire il gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta, con conseguente applicabilità dell’imposta anche in caso di raccolta illecita del gioco. Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fino a querela di falso, con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. È legittima la motivazione dell’avviso di accertamento per relationem al PVC, se il contribuente ne abbia avuto conoscenza e sia stato messo in condizione di spiegare le proprie difese. In tema di società cancellata dal registro delle imprese, trova applicazione l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, in base al quale, ai soli fini della validità degli atti di contenzioso, l’estinzione ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

Il Fatto

A seguito di un controllo congiunto, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rinvenivano, all’interno di un esercizio commerciale, dieci apparecchi “totem” e un server, ritenuti idonei a consentire il gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco. Sulla base del processo verbale di constatazione, l’Agenzia emetteva un avviso di accertamento per il recupero del PREU relativo all’anno d’imposta 2016. La società contribuente impugnava l’atto, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia riformava la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello dell’Ufficio. La società, ormai cancellata dal registro delle imprese, proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rigettandoli. In primo luogo, ha ritenuto infondata la censura relativa alla nullità della notifica dell’appello, poiché, ai sensi dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese non ha effetto, ai fini della validità degli atti di contenzioso tributario, prima del decorso di cinque anni dalla cancellazione. Nel caso di specie, la notifica dell’appello era avvenuta nel settembre 2022, mentre la cancellazione risaliva ad agosto 2020, con la conseguenza che la società era ancora virtualmente in esistenza.

Quanto al merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, volto a contestare la qualificazione degli apparecchi, in quanto le censure di violazione di legge sottendevano una mera rivalutazione dei fatti di causa, estranea al sindacato di legittimità. Ha, invece, rigettato i motivi terzo, quarto e quinto, esaminati congiuntamente, affermando che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato il contenuto del PVC, il quale, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fa fede privilegiata riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.

La Suprema Corte ha precisato che il giudice di merito aveva accertato, con valutazione insindacabile, che gli apparecchi rinvenuti erano idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, tramite collegamento a piattaforme di gioco estere non autorizzate. Tale accertamento, contenuto nel PVC e richiamato nell’avviso di accertamento, integra il presupposto impositivo del PREU. Infine, la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, in quanto il contribuente aveva avuto piena conoscenza del PVC e aveva potuto esercitare compiutamente le proprie difese. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna ex art. 96 cod. proc. civ..

Nota della Redazione

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