Sanzioni tributarie e vigilanza sul commercialista: onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 22745 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni per violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo. Ne segue che il contribuente risponde della violazione commessa dal professionista incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione o dell’esecuzione di adempimenti fiscali, ove non dimostri di averne diligentemente vigilato l’operato. Tali principi trovano applicazione anche in caso di indebita compensazione orizzontale posta in essere dal professionista: per escludere la responsabilità sanzionatoria non è sufficiente la mera estraneità materiale del contribuente al comportamento illecito, essendo necessaria la prova dell’assenza di colpa. Il mero affidamento di un incarico al commercialista non solleva il contribuente dai propri obblighi tributari.

Il Fatto

Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone un avviso di recupero, deducendo il difetto di motivazione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e la non debenza delle sanzioni. Il ricorso veniva rigettato in primo grado.

In appello la Commissione tributaria regionale della Calabria riformava la sentenza solo in ordine alle sanzioni, ritenendole non dovute in ragione dell’estraneità dell’appellante alla condotta di indebita compensazione orizzontale posta in essere dalla società professionale incaricata della gestione contabile. Contro tale società il contribuente aveva sporto denuncia penale per truffa, poi archiviata. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.

La Motivazione della Corte

L’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., per avere la Commissione regionale annullato l’atto sanzionatorio sulla base della ravvisata estraneità del contribuente alla operazione contestata. Il motivo è fondato.

La Corte muove dalla premessa che, nel sistema sanzionatorio, la responsabilità presuppone sul piano soggettivo l’imputabilità ex art. 4 del d.lgs. n. 472/1997 e la colpevolezza ex art. 5 del medesimo decreto. Da qui il principio costante: in tema di sanzioni per violazioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, il quale risponde dell’omessa presentazione della dichiarazione da parte del professionista incaricato ove non dimostri di avere vigilato su quest’ultimo.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto. La Cass. n. 6930 del 2017 e la conforme Cass. n. 19422 del 2018 hanno affermato che il contribuente deve provare di avere vigilato sul professionista incaricato, non essendo sufficiente la presentazione di una denuncia senza allegare le modalità con cui sarebbe stato celato il comportamento fraudolento. Analogamente la Cass. n. 5661 del 2020, con riguardo alla indebita deduzione di somme corrisposte ad amministratori, ha richiesto la prova del comportamento fraudolento del commercialista o dell’assolvimento del dovere di vigilanza. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 21560 del 2024: il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento del mandato, essendo la sua responsabilità esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista.

Su questa linea la Corte estende i medesimi principi al caso di indebita compensazione orizzontale posta in essere dal professionista incaricato della gestione contabile. Per escludere la responsabilità sanzionatoria non è sufficiente l’estraneità del contribuente al comportamento del commercialista, occorrendo la prova dell’assenza di colpa, ossia di avere diligentemente vigilato sull’operato di quest’ultimo. La Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione di tali principi: la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame sull’assolvimento dell’onere probatorio e sulla regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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