Continuità di bilancio e saldi di cassa presunti nella ripresa a tassazione (Cass. civ. Sez. V n. 2942 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il principio di continuità di bilancio sancito dall’art. 92 t.u.i.r. consente all’Amministrazione finanziaria di fondare il controllo dei saldi del conto cassa di un determinato periodo d’imposta sulla verifica del saldo relativo ad anni precedenti e sul suo successivo andamento, senza che ne derivi alcuna duplicazione delle somme riprese a tassazione. L’invio del questionario previsto dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 costituisce mera facoltà dell’Ufficio, sicché dal suo mancato invio non discende alcuna invalidità dell’atto impositivo. Nel processo tributario, la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile quando pende, davanti a giudice diverso, l’accertamento del maggior reddito della società a ristretta base, costituente antecedente logico-giuridico non ancora definitivo.

Il Fatto

L’Ufficio notificava alla società a ristretta base due avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2007 e 2009, rideterminando il reddito ai fini Ires, Irap e Iva. Il primo rilievo muoveva dall’analisi del conto cassa, dal quale emergevano saldi negativi imputati a ricavi extra-contabili; il secondo recuperava a tassazione gli interessi astrattamente maturati su somme erogate a mutuo a un socio. Per il 2009 l’Ufficio contestava inoltre costi non inerenti, una fittizia operazione di storno di materiali e la violazione del modello Intrastat.

In conseguenza dell’accertamento societario, l’Ufficio emetteva separati avvisi nei confronti dei due soci, imputando loro, ai fini Irpef, il maggior reddito di capitale per presunta distribuzione pro quota. La C.t.r. del Veneto accoglieva i ricorsi quanto al 2007 e li rigettava parzialmente quanto al 2009, quanto agli accertamenti personali rilevando il rapporto di pregiudizialità con quello societario. L’Agenzia ha proposto separati ricorsi per cassazione, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi sei motivi del ricorso relativo all’accertamento societario. La C.t.r. aveva escluso la legittimità della ripresa ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto chiedere, tramite questionario, l’integrazione documentale. Il primo motivo è infondato, poiché la sentenza espone le ragioni del decisum. È invece fondato il secondo: l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, nel prevedere che gli uffici possono inviare questionari, configura una mera facoltà e non un obbligo, con la conseguenza che il mancato invio non invalida l’accertamento.

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte richiama il principio di continuità di bilancio: le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali del successivo, fermo il potere dell’Amministrazione di rideterminarne il valore. Nella specie l’Ufficio aveva esaminato il saldo del conto cassa al 31 dicembre 2005 e ne aveva verificato l’andamento negli anni successivi, inclusi il 2007 e il 2009. Il controllo ben poteva fondarsi su tali valori, senza che ciò comportasse duplicazione delle somme riprese a tassazione.

La C.t.r., inoltre, aveva escluso la sufficienza probatoria della ripresa in assenza di dimostrazione di movimentazioni non contabilizzate: secondo la Corte, tale argomentazione integra una motivazione apparente, priva di senso compiuto. Il vizio ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.

Il settimo motivo, relativo agli interessi sul mutuo concesso al socio, è infondato. La presunzione di onerosità del mutuo opera anche per le società commerciali, per il rinvio dell’art. 89, comma 4, t.u.i.r.; tuttavia la C.t.r. ha accertato in fatto che la società utilizzava immobili del socio senza corrispettivo, con vantaggio compensativo, e che dunque il prestito gratuito era fiscalmente irrilevante. Si tratta di accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.

Quanto all’ottavo motivo, la Corte esclude l’omessa pronuncia, ravvisando un rigetto implicito; ma rileva che tale rigetto è del tutto immotivato, poiché le ragioni sottese non sono rinvenibili nella sentenza impugnata. Infine, il ricorso relativo agli accertamenti personali è fondato: la C.t.r. ha deciso sulla base della pregiudizialità dell’accertamento societario senza considerare che la statuizione su di esso non era definitiva. La sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile al processo tributario, sicché il giudice di secondo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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