Riqualificazione d’ufficio da elusione a evasione senza lesione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 8712 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito può qualificare i fatti accertati come evasione anziché come elusione, e la riqualificazione è ammessa anche d’ufficio, poiché muta solo la sussunzione giuridica e non i fatti posti a base dell’accertamento. La clausola antielusiva presuppone un uso improprio o distorto dello strumento negoziale, diretto a ottenere un vantaggio fiscale; non ricorre quando la condotta consista nella “scomparsa” del soggetto passivo d’imposta per sottrarsi all’attività impositiva. In tale ipotesi il fatto si sussume nell’evasione, con la conseguenza che non trovano applicazione le disposizioni e i principi in tema di abuso del diritto. Nessuna lesione del contraddittorio o del diritto di difesa deriva dalla diversa qualificazione, restando intatti i fatti contestati.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria ha notificato a una società due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, contestando in parte operazioni ritenute inesistenti e in parte costi ritenuti indeducibili, con ripresa di IVA, IRES e IRAP. Gli stessi atti sono stati notificati anche al ricorrente, ritenuto amministratore di fatto della società, per il recupero del quaranta per cento del maggior reddito accertato, corrispondente agli utili attribuitigli ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973.

Il contribuente ha impugnato gli avvisi. La Commissione tributaria provinciale ha riunito i ricorsi e li ha respinti; l’appello è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che ha ritenuto la cancellazione della società anteriore alla notifica degli atti ma successiva alla verifica, valorizzando la fittizietà delle operazioni e il ruolo di amministratore di fatto e socio occulto. Propone ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi sono trattati congiuntamente. La Corte ritiene la ricostruzione dei fatti logica e coerente, ma non ne condivide la qualificazione in termini di abuso del diritto. La costituzione di una nuova società due mesi dopo il primo verbale di verifica, la liquidazione della prima con trasferimento dei clienti, la cancellazione dal registro delle imprese a soli due giorni dallo scioglimento e la prosecuzione di fatto dell’attività ricadono piuttosto in una condotta diretta a perseguire l’evasione fiscale nella forma più grave.

La clausola antielusiva esige un uso distorto dello strumento negoziale finalizzato a eludere la norma tributaria. Nel caso concreto la vicenda ha riguardato esclusivamente la “scomparsa” del soggetto passivo d’imposta, per sottrarsi all’attività impositiva. Il fatto, dunque, non è elusivo ma evasivo, e non richiama le disposizioni di legge e i principi in tema di abuso del diritto, come già affermato dalla Cass., Sez. V, n. 27550 del 2018.

La riqualificazione non offende il diritto di difesa: i fatti restano intatti e cambia solo la sussunzione giuridica, senza lesione del contraddittorio. Il primo motivo è respinto perché i dati valorizzati dal giudice di merito erano obiettivi e non dovevano entrare negli atti impositivi, riferiti a condotte di anni precedenti. Respinto anche il secondo motivo. Il terzo è privo di rilievo, poiché la questione esula dalle ipotesi dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973. Il quarto motivo è inammissibile, essendo la doglianza volta a una inammissibile rivalutazione del fatto storico.

Sul quinto motivo la Corte ricorda che gli indizi vanno valutati in un giudizio globale e non atomistico, ben potendo il convincimento fondarsi anche su un solo elemento unico, preciso e grave. Il giudice d’appello ha valorizzato la mancata presentazione delle dichiarazioni da parte del terzo contraente, i pagamenti in contanti lo stesso giorno della riscossione, l’assenza di personale, la genericità delle fatture e le spese di sponsorizzazione non giustificate. Non è necessario che il giudice esamini tutte le allegazioni difensive, dovendosi reputare implicitamente disattese quelle incompatibili con l’iter argomentativo.

Infondati anche il sesto e il settimo motivo, relativi alla qualifica di amministratore di fatto e socio occulto. Il giudice di merito ha valorizzato le dichiarazioni dei terzi che indicavano nel ricorrente l’unico interlocutore della società, il ripiano di ingenti debiti sociali e le dichiarazioni rese in sede penale. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

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