Finanziamenti pubblici culturali: attribuzione punteggi conforme all’avviso e alle tabelle (TAR Puglia n. 238 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il punteggio di una candidatura presentata a un finanziamento pubblico non è il frutto della valutazione isolata dei singoli criteri previsti dall’avviso, ma deve scaturire dall’applicazione coordinata di tutte le disposizioni della lex specialis e delle tabelle che la integrano e la specificano, senza che possa configurarsi alcuna antinomia nel momento applicativo. La certezza delle risultanze istruttorie e la completezza della domanda di partecipazione costituiscono presupposti indefettibili per la verifica della Commissione: in assenza di dati numerici concreti, deve ritenersi legittimo il diniego di ammissione al finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo, ove la carenza abbia impedito di apprezzare l’apporto economico e l’incidenza sul costo complessivo del progetto. La centralità della domanda e dei suoi contenuti prevale sulla generica aspirazione del candidato a un maggior punteggio, sicché l’errore valutativo dedotto deve essere supportato da elementi probatori concreti.

Il Fatto

Una società operante nel settore culturale impugnava, innanzi al TAR Puglia, la determina dirigenziale con cui era stata esclusa da un finanziamento triennale di rilevanza territoriale per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 50 punti, avendo totalizzato solo 36 punti. La ricorrente contestava l’attribuzione dei punteggi – ritenuti erronei e insufficienti – con riguardo al criterio 2 sulla rilevanza territoriale, al criterio 3 sulla qualità artistica e al criterio 4 sulla qualità economico-finanziaria, deducendo la difformità della tabella 4.II rispetto alle previsioni dell’avviso pubblico.

Oltre alla Regione Puglia, si costituivano in giudizio le società controinteressate, tra le quali una società risultata ammessa al finanziamento. L’istanza cautelare era finalizzata alla sospensione degli effetti dei provvedimenti di esclusione e alla riedizione della valutazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, escludendo carattere pregnante nelle censure del ricorrente. In primo luogo, ha affermato che l’attribuzione dei punteggi deve scaturire dall’applicazione di tutte le disposizioni dell’avviso pubblico e delle tabelle allegate, che integrano e specificano i criteri; pertanto, non può trovare accoglimento la prospettazione di un’antinomia tra le previsioni richiamate dalla ricorrente. La Commissione ha applicato correttamente la griglia di valutazione e, in sede di controdeduzioni, ha illustrato in modo sufficiente le ragioni dei punteggi attribuiti.

Sul punto nodale del Criterio 2, il Collegio ha precisato che esso non premiava genericamente il radicamento locale, ma le collaborazioni e le partnership (anche mediante cofinanziamento) con istituzioni o reti di rilevanza nazionale e internazionale, nonché i partner coinvolti in ATI e ATS; l’istanza, al contrario, non aveva indicato quanto richiesto, limitandosi a descrivere una rete puramente locale di operatori turistici e culturali del territorio. Quanto al Criterio 3, la censura è stata reputata meramente opinabile, perché non sorretta da elementi in grado di dimostrare l’erroneità dell’attribuzione dell’8/15. In relazione al Criterio 4, il Collegio ha rilevato come la stessa società ricorrente avesse ammesso che il piano finanziario non riportava alcuna cifra numerica, circostanza che ha impedito alla Commissione di verificare l’apporto economico della società e la sua incidenza sul costo complessivo del progetto nelle tre annualità.

Valutati i presupposti, il Tribunale ha concluso per il rigetto dell’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase, in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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