Obbligo della Regione di determinare i gettoni dei Comitati Etici (TAR Abruzzo n. 24 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inadempimento di un obbligo normativo il silenzio serbato dalla Regione sull’istanza volta a ottenere la determinazione dell’importo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti dei Comitati Etici, competenza espressamente riservata alle Regioni dall’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013. Il rito del silenzio è esperibile anche nei confronti dell’inerzia nella adozione di atti amministrativi generali, non essendo gli stessi esclusi dall’ambito applicativo della legge n. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il sopravvenuto D.M. 30 gennaio 2023, che fissa il gettone in misura uniforme, non esonera la Regione dall’obbligo di provvedere per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Il Fatto
Alcuni componenti del Comitato Etico per le Province di Teramo e L’Aquila, dopo avere ottenuto dalla Corte d’Appello di L’Aquila la declaratoria di illegittimità delle delibere con cui il direttore generale della ASL aveva quantificato o ridotto i gettoni di presenza in carenza di potere, diffidavano la Regione Abruzzo, con istanza del 10 marzo 2025, a determinare essa stessa gli aspetti economici previsti dall’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013. La Regione non rispondeva e non avviava alcun procedimento. I ricorrenti proponevano quindi ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto acclarato che la Regione Abruzzo non ha mai adottato il provvedimento di competenza regionale previsto dall’art. 6, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013, che rimette alle Regioni il compito di stabilire l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico. La quantificazione era stata operata unicamente dal direttore generale della ASL, in posizione di carenza di potere, come già riconosciuto dalla sentenza della Corte d’Appello richiamata. La Regione è risultata pertanto inadempiente rispetto a un obbligo normativo, sollecitato dall’istanza dei ricorrenti del 10 marzo 2025.
Il Collegio ha escluso che l’avvenuta adozione del D.M. 30 gennaio 2023, che ha determinato il gettone di presenza in misura uniforme, possa valere a sanare l’inerzia: tale decreto è entrato in vigore il 22 febbraio 2023 e non può stabilire l’importo per le sedute svolte negli anni precedenti, per le quali i ricorrenti avevano già maturato il diritto.
Quanto alla qualificazione dell’atto richiesto, il TAR ha ricordato che il rito del silenzio è esperibile anche per l’inerzia nella approvazione di atti amministrativi generali, citando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3652/2025. L’unico limite è che il silenzio abbia a oggetto un’attività amministrativa, restando esclusa l’inerzia nell’approvazione di atti normativi di natura legislativa.
Il ricorso è stato accolto e alla Regione è stato ordinato di provvedere espressamente sull’istanza, determinando gli importi dei gettoni a far data dal 10 dicembre 2013, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico della Regione soccombente.
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Nota della Redazione
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