Compensi al commissario liquidatore e responsabilità contabile, assolti i commissari (Corte dei Conti Sez. II App. n. 142 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa per il compenso corrisposto al commissario liquidatore di un ente strumentale in liquidazione va valutata al momento genetico dell’incarico, avuto riguardo alle attività gestorie che, in quel momento, si prospettavano effettivamente da svolgere. La determinazione di un compenso lordo ed omnicomprensivo parametrato alle previgenti tariffe professionali, in presenza di un contesto che ne rendeva ragionevole la misura, non integra la condotta antigiuridica né l’elemento soggettivo della colpa grave. Quanto alla spesa sostenuta per un parere legale richiesto dal commissario sulla rideterminazione in riduzione del proprio compenso, essa non configura il dolo quando scaturisce da interlocuzioni inconcludenti con l’amministrazione e non mira a sostenere la percezione di un emolumento eccedente il dovuto. Difetta, in tal caso, il requisito della condotta contra ius.
Il Fatto
La vicenda riguarda la liquidazione di un’agenzia provinciale per la formazione professionale, posta in liquidazione dopo il riordino regionale delle funzioni in materia. Il commissario straordinario dell’ente, con propria determinazione, aveva impegnato il compenso annuale del commissario liquidatore, quantificato in € 70.000,00 lordi ed omnicomprensivi, con richiamo alle tariffe professionali dei dottori commercialisti.
La Procura regionale contestava due poste di danno: il compenso erogato al liquidatore, ritenuto slegato da ogni presupposto, e la spesa sostenuta dall’ente per un parere legale sulla congruità del compenso stesso. Il giudice di prime cure aveva riconosciuto la responsabilità del commissario straordinario, a titolo di colpa grave, per il solo primo anno di incarico, e quella del commissario liquidatore, a titolo di dolo eventuale, per la spesa del parere. Entrambi proponevano appello.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte riunisce gli appelli, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza, ai sensi del art. 184, comma 1, c.g.c. Poi delimita il perimetro della controversia: in assenza di iniziative impugnatorie della Procura, restano dibattuti solo gli assetti cristallizzati nella decisione impugnata.
Sul primo addebito, la Corte rileva che il primo giudice ha considerato solo la tipologia di attività esercitata dal liquidatore, senza esaminare il profilo dei parametri di valorizzazione dell’attività affidata. Al momento di determinazione del compenso, nel dicembre 2017, non sussistevano indicatori inequivoci del fatto che nessuna rilevante attività di gestione sarebbe stata compiuta: si prospettavano gestione delle sedi, completamento di rendicontazioni, inventariazione dei beni e gestione dei contenziosi.
Quanto al parametro tariffario, l’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, aveva abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, ma ciò non impediva di richiamarle come scelta negoziale concordata, espressione di oculata gestione delle risorse pubbliche. Nel segmento temporale considerato, la determinazione di un compenso omnicomprensivo di € 70.000,00 non presentava connotati macroscopicamente incongrui.
Pertanto, per tale posta non sono ravvisabili gli estremi della condotta antigiuridica censurabile né dell’elemento soggettivo della colpa grave ravvisato in primo grado. La Corte precisa che una valutazione in prospettiva diacronica più dilatata sarebbe preclusa dal perimetro della controversia, non essendovi impugnazione del pubblico ministero.
Anche il secondo appello è accolto. Il parere legale era diretto a chiarire la possibilità di rideterminazione in riduzione del compenso, tema reiteratamente portato all’attenzione dell’amministrazione provinciale, che si era limitata a un atteggiamento attendista. Difetta quindi la condotta contra ius, il che rende superfluo ogni ulteriore approfondimento. Gli appelli sono fondati e la sentenza impugnata è integralmente riformata, con spese di difesa poste a carico dell’ente in liquidazione.
Nota della Redazione
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