Assegno nucleo familiare orfanile: inabilità e decorrenza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 232 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno per il nucleo familiare, il requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, che consente al titolare di pensione di reversibilità di accedere al beneficio per il nucleo composto da una sola persona, è accertato dal giudice sulla base del parere del Collegio medico-legale, se congruamente motivato e non contestato dall’ente. Il requisito economico si desume dalle dichiarazioni reddituali del nucleo, commisurate alle tabelle vigenti. La decorrenza del beneficio può essere retrodatata quando lo stato di inabilità sia desumibile da elementi logici coerenti, e cessa con l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’assegno unico universale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità a carico del bilancio dello Stato dal 2003, presentava in data 21.02.2023 domanda all’INPS per ottenere l’assegno per il nucleo familiare in qualità di orfana inabile, con decorrenza dal 22.02.2018. L’Istituto non adottava alcun provvedimento esplicito.
La ricorrente proponeva quindi ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della propria condizione di inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione. L’INPS si costituiva chiedendo un rinvio in attesa dell’esito della visita medica in corso.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte afferma la propria giurisdizione, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 6179/2008 e n. 7755/2017: la domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo della pensione di riversibilità spetta al giudice contabile per il carattere accessorio del beneficio rispetto alla pensione pubblica.
Nel merito il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988, che prevede il beneficio per i pensionati e ne consente l’attribuzione al nucleo composto da una sola persona quando questa versi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. Il requisito sanitario, osserva la Corte, è unitario e vale anche ai fini del diritto agli assegni, secondo la nozione introdotta dalla legge n. 222/1984.
La Corte condivide il parere del CML del Ministero della difesa, che ha accertato in capo alla ricorrente, alla data della domanda amministrativa, la condizione di inabilità a causa di infermità psichica. Rileva che l’ente resistente non ha contestato l’esito peritale né ha partecipato alle operazioni, sicché nessun elemento smentisce la relazione. La retrodatazione al febbraio 2018 è reputata convincente, perché la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità dal 2003, liquidata in presenza dell’analogo requisito di inabilità.
Quanto al requisito economico, il Giudice applica la tabella per i nuclei orfanili composti da maggiorenni inabili e rileva che il reddito del nucleo non ha mai superato la soglia prevista nel periodo considerato.
Il ricorso è pertanto accolto. Il beneficio è riconosciuto dal 22.02.2018 e fino al 28.02.2022, data oltre la quale subentra la nuova disciplina dell’assegno unico universale di cui al d.lgs. n. 230/2021. L’INPS è condannato al pagamento degli importi dovuti, con interessi e rivalutazione, e alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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