Ricorso per cassazione inammissibile per violazione dell’onere di autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 8858 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni della richiesta di cassazione e a consentirne la valutazione di fondatezza, senza rinvio a fonti esterne, con l’onere di indicare specificamente il luogo di produzione degli atti e dei documenti su cui si fonda, mediante riproduzione diretta o indiretta del loro contenuto. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri le conclusioni del c.t.u., fatte proprie dai giudici di merito, senza riportarne il contenuto, così rendendosi non autosufficiente. È parimenti inammissibile il motivo che solleciti un riesame nel merito della consulenza tecnica, precluso al giudice di legittimità. Il giudice di merito conserva la facoltà di qualificare la domanda proposta dalla parte.

Il Fatto

Un assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica conveniva in giudizio l’istituto autonomo proprietario, chiedendo la ripetizione di somme asseritamente versate in eccesso a titolo di canone locativo per il periodo 2000-2009, oltre al risarcimento del danno. Deduceva errori di calcolo del canone, divergenze sulla rendita catastale e sull’identificazione dell’immobile, erroneamente intestato a terzi.

Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello confermava, rilevando il difetto di legittimazione attiva quanto all’errore materiale nell’atto di compravendita e l’insussistenza di inadempimenti dell’istituto. Il conduttore ricorreva allora per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo, il terzo e il quarto motivo — relativi al ricalcolo dei canoni — sono trattati congiuntamente perché accomunati da un identico vizio. Il ricorrente critica ripetutamente le conclusioni del c.t.u., fatte proprie da entrambi i giudici di merito, ma non ne riporta il contenuto, salvo un breve passo. In tal modo il ricorso risulta privo della necessaria autosufficienza.

La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni della richiesta e a permetterne la valutazione, senza necessità di accedere a fonti esterne o ad atti del pregresso giudizio di merito. Il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, il luogo di produzione degli atti e dei documenti, mediante riproduzione diretta del contenuto o riproduzione indiretta con specificazione della parte corrispondente.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano condiviso le risultanze della consulenza, che aveva accertato la conformità a legge dei coefficienti applicati e la correttezza della determinazione del canone, con una sola eccedenza di importo contenuto, già riaccreditata. La corte territoriale aveva inoltre affermato che il conduttore, avendo proposto una azione di ripetizione titolata, avrebbe dovuto fornire la prova della inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni eseguite.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello si sarebbe pronunciata su una domanda risarcitoria mai proposta; ma dalla stessa esposizione del fatto nel ricorso risulta che il risarcimento ex art. 1218 c.c. era stato richiesto nel giudizio di primo grado. La Corte ricorda che è comunque facoltà del giudice di merito qualificare la domanda. Anche sotto questo profilo, il ricorrente sollecita un riesame nel merito, precluso al giudice di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali e la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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