Indebito su pensione di reversibilità e recupero entro il termine annuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 229 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di reversibilità, l’indebito derivante dal superamento dei limiti di cumulabilità con altri redditi, di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e alla Tabella F allegata, è soggetto alla disciplina delle variazioni dei pagamenti pensionistici di cui all’art. 9 legge n. 428/1985 e all’art. 5 d.P.R. n. 429/1986, non a quella dell’art. 206 d.P.R. n. 1094/1973. Ne consegue che il recupero è tempestivo quando è avviato entro il termine annuale previsto dall’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, calcolato dall’anno di conoscenza dei dati reddituali certi e prorogato, per il periodo d’imposta 2021, al 31 dicembre 2024 dall’art. 2 d.l. n. 145/2023. La buona fede del percettore non osta al recupero, poiché il beneficiario concorre ex lege alla corretta applicazione della disciplina e l’errore dell’Istituto su dati dalla stessa dichiarati non integra alcun affidamento tutelabile.
Il Fatto
La ricorrente, dopo il decesso del coniuge, presentava all’INPS domanda di pensione di reversibilità, dichiarando i redditi per l’anno 2021. L’Istituto liquidava il trattamento a decorrere dal 1° aprile 2021 nella misura di € 1.622,80 mensili.
Nel luglio 2024 l’INPS notificava la rideterminazione della pensione, dimezzandola a € 866,55 mensili dal 1° aprile 2021, per il superamento dei limiti di cumulabilità con altri redditi, e contestava un indebito di € 23.617,03, da recuperare in 29 rate mensili. Dopo l’esito negativo della diffida, la ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo l’irripetibilità dell’indebito, deducendo la tardività della verifica reddituale e la propria buona fede. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice contabile rileva che il giudizio pensionistico non ha natura impugnatoria: l’intero rapporto è devoluto al giudice, munito di giurisdizione esclusiva estesa a ogni questione sull’an e sul quantum della pensione, restando esclusa ogni incidenza dei vizi di legittimità degli atti amministrativi.
Nel merito, la Corte ricorda che l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e la Tabella F prevedono la riduzione del trattamento di reversibilità in presenza di altri redditi superiori a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo annuo del FPLD. Al superamento dei limiti consegue l’indebito e l’azione di recupero.
Sul regime applicabile la Corte richiama le Sezioni Riunite n. 4/2008, secondo cui alla fattispecie non si applica l’art. 206 d.P.R. n. 1094/1973 ma la disciplina delle variazioni dei pagamenti pensionistici (art. 9 legge n. 428/1985 e art. 5 d.P.R. n. 429/1986). Nel trattamento di reversibilità l’adeguamento periodico non altera i termini del rapporto e non preclude successivi mutamenti in peius o in melius.
Quanto ai termini, l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 prevede che l’INPS proceda alla verifica reddituale e al recupero entro l’anno successivo. La giurisprudenza contabile e la Cass. civ., Sez. L., n. 13918/2021 individuano due termini annuali: il primo dalla conoscenza dei dati, il secondo per il recupero. Per il periodo d’imposta 2021, l’art. 2 d.l. n. 145/2023, convertito in legge n. 191/2023, ha prorogato il termine al 31 dicembre 2024.
Nel caso concreto il recupero, avviato il 29 luglio 2024 su dati desunti dalle dichiarazioni della ricorrente, è tempestivo per tutti i ratei contestati, dal 2021 al 2024. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite, in considerazione della singolarità del caso e del mancato riscontro della domanda amministrativa.
Nota della Redazione
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