Esenzione IRPEF pensione privilegiata vittime del dovere applicabile anche alla pensione indiretta (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 51 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamenti pensionistici erogati alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, l’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 2, comma 211, della l. n. 232/2016 non è limitata ai soli trattamenti correlati al fatto specifico, ma si estende a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie. La qualificazione di una pensione come pensione privilegiata è comunque sufficiente a ricondurla tra i trattamenti collegati al fatto specifico, essendo tale regime applicabile anche alla pensione di reversibilità (indiretta) superstite. Ne consegue che l’INPS, ove non abbia applicato l’esenzione per inefficienza delle procedure informatiche, è tenuto a rispondere delle spese del giudizio: le conseguenze dei propri disfunzionamenti non possono essere poste a carico del pensionato.
Il Fatto
La ricorrente, superstite di una vittima del dovere, percepiva una pensione privilegiata ordinaria indiretta di reversibilità, sulla quale l’INPS applicava la ritenuta IRPEF. Ritenendo tale trattamento esente ai sensi dell’art. 2, comma 211, l. n. 232/2016, proponeva ricorso al Giudice delle pensioni per sentire dichiarare l’esenzione e per ottenere la condanna dell’istituto a porre fine alla ritenuta, con pagamento dell’importo al lordo dell’imposta.
Costituitosi, l’INPS eccepiva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, su disposizione istruttoria del Giudice, l’istituto riconosceva la fondatezza della pretesa, procedendo alla detassazione della pensione con decorrenza dal mese di gennaio 2026 e alla riliquidazione della prestazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente rilevato la rinuncia implicita dell’INPS all’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in ragione delle conclusioni successivamente rassegnate per la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre osservato che tale richiesta non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, stanti i limiti della giurisdizione della Corte dei conti.
Nel merito, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo l’INPS provveduto all’applicazione dell’esenzione IRPEF sulla pensione della ricorrente con decorrenza dal mese di gennaio 2026.
Quanto alle spese, il Giudice ha condiviso l’orientamento della Cass. civ., sent. n. 13498/2018, secondo cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte, convenuta in giudizio, abbia riconosciuto come fondata la pretesa lasciata insoddisfatta. Nel caso di specie, la domanda era pacificamente fondata già prima della risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha solo esteso l’esenzione dai trattamenti correlati al fatto specifico a tutti i trattamenti derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie.
La pensione in questione, essendo una pensione privilegiata, rientrava comunque tra i trattamenti collegati al fatto specifico, come riconosciuto dallo stesso ufficio INPS in sede istruttoria. Solo l’inefficienza delle procedure informatiche dell’istituto ha impedito la restituzione delle ritenute indebitamente applicate già dall’anno d’imposta 2025, costringendo la ricorrente ad attivare ulteriori procedimenti amministrativi. richiamando il precedente di Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. 34/2026, il Giudice ha affermato che le conseguenze dell’inefficienza delle procedure informatiche dell’INPS non possono essere poste a carico dei pensionati. Ha pertanto condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
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