Riscatto della laurea: niente agevolazione senza previa opzione per il contributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 115 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea, l’agevolazione di cui al comma 5-quater dell’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997, introdotto dal D.L. n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019, presuppone che l’assicurato abbia esercitato, al momento della domanda, la previa opzione per il calcolo contributivo della pensione. In difetto di tale opzione, resta applicabile il criterio ordinario del comma 5 del medesimo articolo, con la conseguenza che la determina INPS che quantifica l’onere secondo le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera è legittima. La facoltà di optare per il sistema contributivo, riconosciuta dal secondo periodo del comma 23 dell’art. 1 della legge n. 335/1995 a chi vanti un’anzianità contributiva di almeno quindici anni, di cui cinque nel sistema medesimo, deve essere esercitata mediante una manifestazione di volontà espressa e non può desumersi dalla mera compilazione di un modulo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva incardinato il giudizio dinanzi al tribunale di Torre Annunziata per contestare la misura del contributo di riscatto relativo al periodo di durata legale del corso di laurea. Con sentenza n. 456/2022 quel giudice aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, sicché il ricorrente ha riproposto la domanda dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania.
Nel merito egli ha sostenuto che, pur essendo il periodo da riscattare collocato in tutto o in parte anteriormente al 1995, dovesse trovare applicazione l’agevolazione del comma 6 dell’art. 20 del D.L. n. 4/2019, in luogo della misura di euro 181.146,33 determinata dall’INPS, perché la futura pensione sarebbe stata calcolata anche con il sistema contributivo. Ha quindi domandato il riconoscimento dell’agevolazione e la rettifica del provvedimento che gliela negava. L’INPS si è costituito condividendo la postulazione avversaria, ma subordinandone l’accoglimento a un’ulteriore istanza di opzione per il calcolo contributivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha confermato la propria giurisdizione. Dal prospetto di calcolo del contributo di riscatto oggetto della determina INPS si desume che il ricorrente prestava servizio alle dipendenze di un’amministrazione statale, e dunque il riscatto per cui è lite vale in vista del conseguimento di una pensione a carico dello Stato.
Sul piano fattuale, la determina rende evidente che il riscatto controverso era circoscritto al solo periodo di durata legale del corso di studi universitario. Quella è l’unica istanza contemplata nel ricorso originario e la sola la cui presentazione può dirsi realmente dimostrata. Resta invece oscuro il senso della produzione attorea relativa alle ulteriori istanze concernenti il triennio del dottorato di ricerca e il quadriennio del corso di specializzazione post lauream, delle quali non è dimostrata l’effettiva presentazione.
Nel merito, la vicenda è imperniata sull’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997. Il comma 5 prevede che, per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applichino le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, con retribuzione di riferimento assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti. Il comma 5-quater, introdotto dal D.L. n. 4/2019, consente la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo, determinando l’onere in un contributo pari, per ogni anno, al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La Corte ha rilevato che nell’istanza di riscatto presentata dal ricorrente e versata in atti dall’INPS sono richiamate, quali modalità di calcolo, esclusivamente quelle del comma 5, senza alcuna possibilità di optare per il comma 5-quater. L’assenza di quella previa opzione, che il ricorrente ben avrebbe potuto manifestare in virtù del secondo periodo del comma 23 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, ha reso inevitabile la determina adottata dall’INPS e il correlativo calcolo del contributo, ben più oneroso di quello invocato. La domanda è stata quindi rigettata, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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