Responsabilità erariale esclusa per transazione comunale ragionevole (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 225 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia degli accordi transattivi delle pubbliche amministrazioni il giudice contabile non può sindacare il merito della scelta discrezionale dell’ente, ma deve verificarne la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, nonché l’idoneità a conseguire un risparmio di spesa. La transazione è legittima quando le reciproche concessioni si fondano su una lite giuridicamente incerta e su diritti disponibili, secondo lo schema dell’art. 1965 cod. civ.. Essa diviene foriera di responsabilità erariale solo quando abbia ad oggetto una pretesa manifestamente infondata, un credito prescritto o condizioni manifestamente svantaggiose per l’amministrazione. Il limite all’insindacabilità risiede nell’esigenza di accertare che l’attività si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il sindaco, il vicesindaco, gli assessori e due dirigenti di un comune, chiedendo la condanna al pagamento di 143.000,00 euro per illegittimità connesse alla stipula di un contratto transattivo volto a definire un contenzioso con un professionista. L’accordo era stato approvato con deliberazione di giunta e sottoscritto dal segretario generale, dirigente del settore contenzioso.
Secondo la Procura l’accordo era illogico e irragionevole, avendo comportato per l’ente un esborso superiore al semplice adempimento delle obbligazioni derivanti da un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile per mancata opposizione. Da qui l’asserita estraneità allo schema dell’art. 1965 cod. civ. e la violazione delle norme in materia di evidenza pubblica e di debiti fuori bilancio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, rilevando che lo stesso contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dal codice di giustizia contabile e che tutte le parti hanno esercitato ampiamente il diritto di difesa.
L’eccezione di prescrizione è accolta solo parzialmente. L’exordium praescriptionis va individuato nel momento del pagamento, tempo in cui si realizza il danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. La prescrizione opera limitatamente alle somme erogate con mandato del 30.11.2017, essendo il primo atto interruttivo utile notificato solo nel novembre-dicembre 2022; per le ulteriori poste i mandati del 12.12.2017 e del 25.03.2019 risultano tempestivamente interrotti.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina degli accordi transattivi richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 40549/2021; Cass. Sez. Un. n. 15979/2022) e i principi della Corte dei conti in sede di controllo. Il giudice contabile può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici, ispirati a economicità ed efficacia, ma non impingere nel merito.
Applicando tali criteri, la decisione della giunta risulta ragionevole e proporzionata. La mancata opposizione al decreto ingiuntivo, cristallizzando il debito prima dell’insediamento della nuova giunta, aveva determinato quasi una scelta obbligata. La delibera fu sorretta da un parere qualificato del legale, che aveva quantificato il debito complessivo in 96.463,00 euro, mentre la transazione definì tutte le poste per 95.000,00 euro, comprensive delle spese di redazione dell’accordo.
Quanto alla proroga dell’incarico di tutoring, la Corte ne riconosce la funzione conciliativa e rileva che non vi fu completo adempimento. Per i titolari di poteri politico-amministrativi non sussiste dolo né colpa grave e opera l’esimente politica dell’art. 1, comma 1-ter, legge n. 20/1994. Per i dirigenti, in particolare per il segretario generale, l’assunzione delle funzioni solo dal settembre 2017 e i pareri del legale rendono infondato l’addebito. L’azione è pertanto rigettata, con liquidazione delle spese in 3.000,00 euro per ciascun convenuto.
Nota della Redazione
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