Parificazione del rendiconto regionale dopo la dichiarazione di incostituzionalità (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 156 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che disciplina la materia del capitolo di spesa contestato impone la riassunzione del giudizio precedentemente sospeso, dovendosi acquisire dalle parti le deduzioni sugli effetti della pronuncia. La Sezione regionale di controllo, definito il contraddittorio preparifico, conferma la celebrazione dell’udienza di parifica entro il termine fissato con il decreto presidenziale, senza che la definizione della fase preliminare esaurisca il controllo sul rendiconto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2023. Con la decisione 147/2024/PARI la Sezione aveva parificato il rendiconto, escludendo però il capitolo di spesa 2490 e i conseguenti effetti, e aveva sospeso il giudizio rinviando a separato provvedimento la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Umbria n. 9 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche del 2024, e delle disposizioni correlate.
Con l’ordinanza n. 3/2025/PARI la Sezione aveva quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 150/2025, depositata il 16 ottobre 2025, ha accolto le censure. Ricevute le istanze di riassunzione della Regione e della Procura regionale, il giudizio è stato riassunto con l’ordinanza n. 146/2025/PARI, con assegnazione del termine del 21 novembre 2025 per contraddire sull’incidenza della pronuncia.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla declaratoria di incostituzionalità della norma regionale posta a base del capitolo di spesa già escluso dalla parifica parziale. La caducazione della disposizione rende necessario verificare gli effetti della pronuncia sul prosieguo del giudizio di parificazione, che era rimasto sospeso proprio in attesa della decisione della Consulta.
In questa prospettiva il Collegio ha acquisito le deduzioni delle parti. La Regione e la Procura regionale hanno depositato le rispettive note, scambiate reciprocamente; la Sezione ha inoltre formulato richieste istruttorie alla Regione, riscontrate con la nota del 27 novembre 2025 e trasmesse alla Procura.
L’adunanza camerale predibattimentale, convocata con l’ordinanza n. 58/2025, ha dato luogo al verbale n. 30/2025, sottoscritto per presa visione e accettazione dalla Regione; la Procura regionale ha comunicato l’avvenuta presa visione del verbale e la mancanza di osservazioni.
Su queste basi la Corte dei conti dà atto della definizione del contraddittorio e conferma lo svolgimento dell’udienza di parifica del rendiconto generale per l’esercizio 2023 al 12 dicembre 2025, alle ore 11:30, come già fissata con il decreto n. 3/2025 del 6 novembre 2025. La fase preparifica si chiude dunque senza consumare il giudizio, che prosegue nella sede dell’udienza di parifica.
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Nota della Redazione
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