Obbligo di referto del controllo di gestione e mancata trasmissione alla Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 249 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il referto del controllo di gestione previsto dall’art. 198 TUEL, recante le conclusioni della struttura operativa agli amministratori e ai responsabili dei servizi, è un adempimento distinto dalla relazione sulla performance e non può essere sostituito da quest’ultima. La relazione sulla performance valuta i risultati raggiunti, mentre il referto valuta i processi con cui i risultati sono conseguiti, con contenuti ed esiti puntualmente indicati negli artt. 196 e 197 TUEL. La mancata redazione del referto e la mancata comunicazione dello stesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 198 bis TUEL, integrano un inadempimento accertabile in sede di controllo. All’ente va richiesto di conformarsi, dal primo esercizio utile, alle prescrizioni di legge, trasmettendo il referto annuale alla Sezione.
Il Fatto
Nell’ambito delle verifiche sugli adempimenti connessi al referto del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni, la Sezione ha rilevato che, in difformità dall’art. 198 bis TUEL, non era pervenuto il referto del controllo di gestione di cui all’art. 198 TUEL. La circostanza risultava confermata, per gli anni 2021, 2022 e 2023, anche dalle relazioni-questionari nella parte relativa al controllo di gestione.
Attivata una richiesta istruttoria, il comune ha trasmesso le sole deliberazioni di Giunta con cui era stata approvata la relazione sulla performance e, da ultimo, il monitoraggio del piano integrato di attività e organizzazione. Le relazioni allegate contenevano alcuni dati tipici del controllo di gestione, senza però esaurirne contenuti ed esiti.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’identificazione del perimetro dell’obbligo posto dall’art. 198 TUEL e la sua verificabilità in sede di controllo. La Sezione osserva che il referto deve recare le conclusioni della struttura operativa assegnataria della funzione, destinate agli amministratori per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e ai responsabili dei servizi per la valutazione dell’andamento della gestione.
Il comune ha tentato di colmare la lacuna documentale producendo le deliberazioni di approvazione della relazione sulla performance e il monitoraggio del piano integrato. La Sezione rileva che tali documenti sono solo parzialmente sovrapponibili al referto omesso. Le finalità dei due atti restano distinte: la relazione sulla performance valuta i risultati raggiunti, il referto di controllo di gestione valuta i processi con cui si conseguono i risultati.
Da qui l’accertamento dell’inadempimento per le annualità considerate e la conferma dell’importanza dell’adempimento, anche in vista del nuovo sistema di contabilità che gli enti locali si apprestano a sperimentare. La Sezione richiama, inoltre, i profili critici già oggetto di precedenti deliberazioni, alle quali opera integrale rinvio.
In accoglimento di questa impostazione, la Sezione accerta la mancata redazione del referto del controllo di gestione e la mancata comunicazione dello stesso alla Sezione, e richiede all’ente di conformarsi, a partire dal primo esercizio utile, alle prescrizioni degli artt. 196 e ss. TUEL, trasmettendo il referto annuale ai sensi dell’art. 198 bis TUEL. Dispone poi la trasmissione della pronuncia al Sindaco e all’organo di revisione, l’informazione al Presidente del Consiglio comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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