Pensione privilegiata: prescrizione dei ratei dal provvedimento di rigetto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 96 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata il diritto al trattamento non è soggetto a prescrizione, mentre i singoli ratei e i relativi accessori si prescrivono con il decorso di cinque anni ai sensi dell’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge n. 428/1985, e dell’art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970. Poiché il diritto sorga solo per effetto di un provvedimento che conferisce o nega il trattamento di quiescenza, il dies a quo della prescrizione coincide con il giorno in cui quel provvedimento è portato a conoscenza dell’interessato, ai sensi dell’art. 143, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973. Non rilevano, a tal fine, la data del collocamento a riposo né quella della domanda amministrativa. L’eccezione di prescrizione ritualmente sollevata in primo grado e non espressamente esaminata si intende implicitamente respinta e resta ammissibile in appello.

Il Fatto

Un ex appartenente alla Polizia di Stato, in quiescenza dal novembre 2012, presentava nel novembre 2013 domanda di trattamento privilegiato per un’infermità alla colonna vertebrale. Il procedimento si concludeva nel giugno 2019 con il verbale della Commissione medico ospedaliera, che ascriveva la patologia alla 8^ categoria, tabella A. L’INPS, con determinazione di rigetto, negava il beneficio per ritenuta non dipendenza da causa di servizio.

Il pensionato impugnava il diniego davanti alla Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige – Bolzano, che accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto dalla data del collocamento a riposo. L’INPS appellava lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

La Sezione seconda d’appello respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del gravame, osservando che l’art. 155 del c.g.c. opera solo nel giudizio pensionistico davanti al giudice monocratico di primo grado; in appello si applica l’art. 182 c.g.c. La notifica del decreto di fissazione d’udienza era comunque avvenuta nel termine assegnato e nel rispetto dei termini minimi di comparizione.

Nel merito, il motivo dell’Istituto è dichiarato ammissibile perché l’eccezione di prescrizione era stata tempestivamente sollevata in primo grado e il giudice monocratico, disponendo la decorrenza del beneficio dalla data del pensionamento, l’aveva implicitamente respinta. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 20718/2018, n. 15255/2019 e n. 2151/2021.

Sul piano sostanziale la Corte conferma che i ratei pensionistici sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale, pur restando imprescrittibile il diritto a pensione in quanto tale. Il nodo è il dies a quo. L’INPS lo collocava nel momento del pensionamento, o al più nella domanda amministrativa del novembre 2013.

Il Collegio ritiene che tale lettura contrasti con il tenore letterale delle norme richiamate. Il diritto a pensione privilegiata sorge solo per effetto del provvedimento che conclude il procedimento amministrativo avviato su domanda dell’interessato. La prescrizione decorre pertanto dal giorno in cui quel provvedimento è portato a conoscenza dell’interessato, ovvero da quando il diritto può essere consapevolmente fatto valere sulla base delle statuizioni e dei calcoli in esso contenuti. Si richiamano in tal senso Corte conti Sez. I App. n. 216/2024, n. 25/2024 e n. 758/2013, nonché Sez. II App. n. 516/2017 e n. 646/2018.

Nel caso concreto il diniego è stato comunicato nell’ottobre 2019 e il ricorso giurisdizionale è stato proposto nel settembre 2021: alla data della domanda giudiziale nessun effetto estintivo poteva dirsi maturato. L’appello è quindi infondato e la sentenza di primo grado va confermata, con condanna dell’appellante alle spese di difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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