Indebito pensionistico irripetibile per legittimo affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 200 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito pensionistico disposto dall’INPS è illegittimo quando il pensionato abbia maturato un legittimo affidamento sulla stabilità del trattamento provvisorio in godimento. Il superamento dei termini procedimentali non determina ex se l’irripetibilità dell’indebito, ma impone una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi, tra cui il decorso del tempo rispetto ai termini di liquidazione definitiva, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e la genericità dell’avvertimento sulla natura provvisoria della liquidazione. L’onere di allegare e provare la situazione di affidamento grava sul pensionato, quale fatto impeditivo della restituzione. Accertato l’affidamento, la domanda di ripetizione va respinta e l’INPS condannato alla restituzione delle somme già trattenute, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ha contestato il provvedimento con cui l’INPS aveva avviato il recupero di un indebito pensionistico di € 11.117,40, quantificato a seguito della riliquidazione della pensione disposta dal Ministero della Difesa con decreto n. 131-1-M del 20 febbraio 2017. Il recupero era stato articolato in una rata mensile di € 483,37, poi ridotta a € 145,01.
Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, che con sentenza a verbale del 1° ottobre 2024 ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Riassunta la causa davanti alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, il ricorrente ha reiterato la domanda di illegittimità delle trattenute e, in subordine, ha eccepito la prescrizione del diritto al recupero. In via cautelare, l’istanza di sospensione è stata rigettata con ordinanza n. 150/2024 del 19 novembre 2024 per insussistenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Giudice ha respinto l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, proposta dall’INPS ai sensi dell’art. 160 bis c.g.c. La domanda di rivalsa dell’Istituto nei confronti dell’Amministrazione datoriale rientra nella giurisdizione contabile, ma non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Si configura come domanda riconvenzionale impropria, autonoma per petitum e causa petendi rispetto all’azione del pensionato, e può essere proposta in separato giudizio, evitando un cumulo che renderebbe più gravoso lo svolgimento del processo.
Nel merito, il Giudice ha rilevato anzitutto che il provvedimento ministeriale era stato notificato presso un indirizzo errato, circostanza che ha escluso ogni tardività dell’azione del ricorrente.
Quanto alla ripetizione dell’indebito, la Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM, secondo cui il protrarsi del trattamento provvisorio non consolida una pensione definitiva e non fa perdere all’amministrazione il potere di recupero oltre la scadenza dei termini procedimentali. Il principio va però bilanciato con la tutela della buona fede e dell’affidamento del pensionato, che le Sezioni Riunite articolano in tre elementi: un vantaggio chiaro e univoco, una plausibile convinzione di avere titolo all’utilità e un elemento temporale di consolidamento.
Nel caso concreto, il Giudice ha valorizzato il decorso di circa ventitré anni tra la liquidazione provvisoria e l’avvio del procedimento di recupero, ben oltre il termine triennale assunto dalle Sezioni Riunite come riferimento. Ha inoltre considerato la genericità dell’avvertimento sulla natura provvisoria della liquidazione, inidoneo a far comprendere le ragioni dell’impedimento alla definizione del trattamento, e la non particolare incidenza della differenza tra le due determinazioni.
Da tali elementi il Giudice ha desunto la presunzione di un affidamento in buona fede del percipiente sulla stabilità del trattamento. Essendo l’onere probatorio a carico del pensionato quale fatto impeditivo della restituzione, e risultando tale onere soddisfatto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità del recupero e ha condannato l’INPS alla restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali e, ove superiori, della rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state interamente compensate per la soccombenza reciproca e le pregresse oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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