Adeguamento della pensione ai CCNL successivi al collocamento a riposo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 158 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico del personale della scuola cessato dal servizio per invalidità deve essere adeguato ai miglioramenti economici apportati dai contratti collettivi di comparto successivi al collocamento a riposo. Ove la consulenza tecnica d’ufficio accerti che l’ente previdenziale ha integralmente recepito gli aumenti contrattuali, la domanda di adeguamento è infondata e va rigettata. Il silenzio serbato dall’INPS in sede amministrativa, pur non incidendo sul merito, giustifica la compensazione delle spese legali, mentre le spese della consulenza tecnica restano a carico del ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, ex insegnante cessata dal servizio per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, aveva formulato istanza di accesso agli atti per ottenere i prospetti analitici di liquidazione del trattamento pensionistico, aggiornati al C.C.N.L. docenti del 23/01/2009. L’INPS non riscontrava la richiesta.
La ricorrente adiva quindi il giudice contabile chiedendo l’adeguamento della pensione ai miglioramenti apportati dai contratti collettivi successivi al pensionamento, previa esibizione della documentazione comprovante i pagamenti. Costituendosi, l’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza della causa petendi, l’avvenuta liquidazione di quanto dovuto dal dicembre 2010, la prescrizione e il divieto di cumulo. Il giudice affidava consulenza tecnica d’ufficio per la corretta quantificazione delle somme.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum concerne l’asserito mancato adeguamento del trattamento pensionistico agli aumenti retributivi introdotti dalla contrattazione collettiva di comparto successiva alla cessazione del rapporto. La questione involge il principio di automaticità della perequazione alle dinamiche retributive della categoria di appartenenza, che impone all’ente previdenziale di recepire gli incrementi contrattuali.
La consulente incaricata ha depositato la propria relazione, ritenendo corretto il calcolo effettuato dall’INPS e confermando il recepimento degli adeguamenti contrattuali richiesti. Il giudice ha fondato la decisione su tale accertamento tecnico, qualificato come adeguatamente supportato da analitica relazione e motivazione.
Il Collegio ha rilevato che le doglianze della ricorrente non risultano confutate, atteso che la stessa non ha presenziato all’ultima udienza pubblica né ha depositato osservazioni critiche alla consulenza. Il mancato adeguamento lamentato è pertanto risultato insussistente, avendo l’istituto previdenziale ampiamente provveduto ad allineare la pensione agli adeguamenti contrattuali del CCNL di comparto.
In applicazione dei principi generali in materia di spese di lite, il giudice ha tuttavia ravvisato giusti motivi per la compensazione delle spese legali, in considerazione del persistente ed ingiustificato silenzio serbato dall’INPS in sede amministrativa, che ha di fatto ingenerato il contenzioso. Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico della ricorrente. Il ricorso è stato così rigettato nel merito.
Nota della Redazione
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