Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 130 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili gravato da un mero debito di vigilanza, e non da un debito di custodia, va qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924 non deve rendere il conto giudiziale chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Ne consegue che, in mancanza dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto è improcedibile. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il regime di responsabilità propri del consegnatario con debito di vigilanza.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale è investita del giudizio sul conto reso da un funzionario dell’Ufficio Anagrafe di un ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2021, per la verifica preliminare dell’ammissibilità, della procedibilità e dell’irregolarità del conto.
Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato che l’atto depositato consisteva in una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, prevalentemente mezzi e attrezzature in uso agli uffici, privi dei requisiti minimi per individuare i beni dati in consegna e custoditi. Il contabile, costituitosi, ha contestato la propria qualifica di agente contabile, sostenendo che il suo ruolo era limitato alla vigilanza e non alla custodia. Il Pubblico Ministero ha evidenziato la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due species di consegna. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente della mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni ricevuti in consegna. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza per gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio.
Il Collegio precisa il discrimine quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Il Collegio richiama sul punto Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016.
Nel caso concreto i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito; sotto il profilo formale la mera elencazione degli inventari non evidenzia la gestione in magazzino secondo il modello previsto dal D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente carenza dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile, restando fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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