Obbligo trasmissione dati previdenziali e riparto tra INPS e amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 264 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamenti pensionistici, il soggetto tenuto a erogare la prestazione è l’INPS, cui va riconosciuta la legittimazione passiva, ancorché la definizione del procedimento amministrativo di liquidazione presupponga la disponibilità dei dati relativi al rapporto di lavoro. Ove l’amministrazione datrice di lavoro non abbia trasmesso i dati occorrenti, il giudice contabile condanna la stessa alla loro trasmissione e l’INPS alla successiva definizione del procedimento avviato sulla domanda di pensione. La domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, è rigettata in difetto di prova.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato domanda di pensione nel gennaio 2017 ed è stata collocata a riposo dal 1° settembre 2017. Ha esposto che l’INPS non aveva corrisposto il trattamento per problematiche relative al flusso dei dati del periodo successivo al 1° maggio 2015, intercorrenti con le altre amministrazioni interessate, e che tali problematiche erano state risolte dal 2 luglio 2019.

Ha quindi chiesto la condanna al pagamento del trattamento pensionistico dalla data di cessazione, oltre interessi e rivalutazione, e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il giudizio, già incardinato davanti al giudice ordinario, è stato riassunto davanti alla Corte dei conti a seguito della sentenza n. 2052/2021.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’INPS. Il principio è netto: l’INPS è il soggetto tenuto a erogare la prestazione pensionistica, sicché la sua posizione nel giudizio non può essere elusa.

Nel merito, l’Istituto aveva rappresentato la necessità di acquisire dati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, oggetto delle comunicazioni via PEC del 17 maggio 2019, del 14 ottobre 2020, del 30 settembre 2021 e del 5 novembre 2024, evidenziando incongruenze sostanziali tra la posizione assicurativa certificata in Nuova Passweb, le effettive assenze dal servizio e lo stato matricolare.

La Corte ha pertanto condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla trasmissione dei dati richiesti e l’INPS alla successiva definizione del procedimento amministrativo avviato sulla domanda di pensione. Il riparto è nitido: all’amministrazione datrice di lavoro compete l’onere informativo, all’Istituto previdenziale la definizione e l’erogazione.

La domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, è stata rigettata per assenza di prova. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto.

Quanto alle spese, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a rifondere alla ricorrente € 2.500,00, oltre IVA, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, con compensazione verso l’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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