Inammissibile l’appello in materia pensionistica che solleciti un riesame del merito medico-legale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 27 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto, in tutti i loro possibili aspetti, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Tali questioni sono deducibili in appello esclusivamente per assenza assoluta di motivazione o per motivazione meramente apparente, non potendo il giudice di secondo grado riesaminare l’apprezzamento delle risultanze probatorie riservato al giudice del merito. Non integra difetto di motivazione la mancata confutazione specifica dei pareri di parte, ove la ratio decidendi risulti chiara e il parere medico-legale cui la sentenza rinvia sia motivato sul punto essenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, aveva subito un trauma da schiacciamento della mano sinistra durante un’attività di servizio. In primo grado aveva chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato con ascrivibilità tabellare.
La Sezione giurisdizionale per la Campania aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la pensione privilegiata di tab. B per due annualità con riferimento agli esiti del trauma contusivo. Il ricorrente ha proposto appello lamentando l’erronea valutazione dell’ascrivibilità, anche in ragione del cumulo delle infermità, la violazione dell’art. 166 c.g.c. per difetto di istruttoria e motivazione e l’illegittimo rilievo assegnato alla tardività della documentazione prodotta in sede procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’appello inammissibile. In via preliminare verifica la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiara la contumacia del Ministero della Difesa e rileva che la notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato è sanata, con effetto ex tunc, dalla rinnovazione della notificazione presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare.
Sul merito richiama l’art. 170 c.g.c., che consente l’appello nei giudizi pensionistici per soli motivi di diritto e parifica a questioni di fatto quelle relative alla dipendenza, alla classifica e all’aggravamento di infermità. Le Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 hanno chiarito che tali questioni, oggetto di un procedimento amministrativo fortemente garantistico, sono deducibili in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.
Il Collegio distingue i motivi di diritto — che investono la portata dispositiva di una norma o i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo — dal vizio di motivazione su questioni di fatto, deducibile solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. Quest’ultima ricorre quando, dietro la parvenza di una giustificazione, la motivazione non consente di comprendere le ragioni e l’iter logico seguito.
Nel caso concreto il giudice di primo grado ha aderito al parere medico-legale, che ha esaminato l’intero corredo probatorio, comprese le osservazioni del consulente di parte. La circostanza che la sentenza non espliciti perché disattende i pareri di parte non la rende viziata, ove la ratio decidendi sia chiara e il parere cui rinvia risulti motivato. La richiesta di nuova consulenza e di riapertura dei termini procedimentali si traduce in una revisione del merito, estranea al giudizio di impugnazione. Spese legali compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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