Definizione agevolata con rito abbreviato e pagamento della somma concordata (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 51 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato contabile disciplinato dall’art. 130 c.g.c. la definizione del giudizio di responsabilità amministrativa consegue all’accertamento, da parte del collegio in camera di consiglio, dell’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata con il decreto di ammissione. Il pagamento della somma concordata in misura non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione esaurisce la pretesa dell’organo requirente. La sentenza che definisce il giudizio è pronunciata ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e provvede sulle spese, che seguono la soccombenza del convenuto. La sentenza di primo grado così emessa è espressamente non impugnabile.
Il Fatto
La Procura Regionale ha citato in giudizio un militare della Marina, in servizio nel triennio 2019-2021, per il risarcimento di un pregiudizio erariale quantificato in complessivi euro 6.541,17. L’organo requirente ha contestato la parziale indebita percezione del trattamento stipendiale nel periodo 14.11.2019 – 25.3.2021, prospettando che il convenuto si fosse illecitamente assentato dal servizio e avesse falsamente attestato la propria presenza, con percezione di retribuzione indebita per euro 2.180,39, oltre a un danno all’immagine quantificato nel doppio, pari a euro 4.360,78.
La notizia di danno era stata appresa dalla Procura Regionale a seguito di comunicazione della Procura militare, sulla base delle risultanze di attività investigativa penale. Per i medesimi fatti il convenuto risultava condannato in sede penale militare a seguito di patteggiamento. Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha contestato la prospettazione accusatoria e ha formulato istanza di definizione abbreviata, con pagamento pari al 50 per cento della domanda.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il disposto dell’art. 130, comma 1, c.g.c., che ammette il rito abbreviato in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva, mediante pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il convenuto presenta la richiesta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, previo parere concorde del pubblico ministero.
I successivi commi 6 e 7 regolano la fase di ammissione. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, delibera motivando sulla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, stabilendo l’udienza in cui accertare l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione.
Nel caso esaminato, il convenuto è stato ammesso al rito abbreviato con decreto n. 2/2025, con fissazione della somma agevolata in euro 3.270,58. Il pagamento è stato puntualmente eseguito, come comprovato dall’annotazione della quietanza di Tesoreria e dalla successiva certificazione dell’incameramento da parte del Servizio Recupero Crediti della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa.
Accertata la regolarità del versamento, la Corte dichiara la definizione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Le spese del giudizio, liquidate dalla Segreteria in euro 122,47, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, con liquidazione a favore dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.