Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 53 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il criterio distintivo tra debito di custodia e debito di vigilanza individua l’ambito soggettivo dell’obbligo di resa del conto giudiziale. È agente contabile, tenuto alla resa del conto, soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino alimentato dall’acquisizione di beni mobili destinati al funzionamento delle articolazioni amministrative. È invece titolare di un mero debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo e non contabile, il soggetto che, nell’ambito della singola articolazione funzionale, riceve i beni per l’uso dell’ufficio e ne assume la sorveglianza. In tal caso difettano i presupposti normativi della resa del conto e il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il magistrato relatore ha rimesso al Collegio, con relazione di irregolarità, la questione pregiudiziale della procedibilità del conto giudiziale reso da un consegnatario dei beni di un ente locale per l’esercizio finanziario di riferimento.
La relazione ha evidenziato che il conto conteneva una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario — partecipazioni societarie, incarichi di progettazione, statue e ulteriori beni — senza che fosse individuabile una gestione per la quale potesse configurarsi un debito di custodia. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi alle valutazioni del Collegio sulle spese; l’agente contabile non è comparso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che qualifica agenti contabili coloro che hanno maneggio di pubblico denaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie, e dall’art. 22 del medesimo regolamento, che impone la consegna mediante inventario. Richiama poi l’art. 32, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che individua il consegnatario nel funzionario che cura gestione e conservazione dei beni ricevuti.
Da tali previsioni la Corte trae la distinzione operativa: il debito di custodia connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative; il debito di vigilanza connota invece chi, presso la singola articolazione funzionale, è competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte strettamente funzionali all’ufficio.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di funzionamento, essa non risponde all’esigenza operativa ma a quella del continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Collegio dichiara di collocarsi nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, richiamando Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025 e Sez. Abruzzo n. 109/2025. Applicando tali principi, rileva che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in deposito, e che la mera elencazione non evidenziava la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Esclusa la configurabilità di un debito di custodia, il giudizio di conto è dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.