Indebito pensionistico: recupero entro il termine annuale e irrilevanza della buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 153 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale formatosi su trattamenti di reversibilità a seguito del superamento dei limiti di cumulabilità con i redditi del beneficiario, il recupero delle somme corrisposte in eccedenza è legittimo quando l’Amministrazione lo effettui entro il termine annuale che decorre dalla presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno successivo a quello di produzione del reddito. Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di revisione, con la conseguenza che nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario nella stabilizzazione del trattamento percepito. Entro tale arco temporale l’elemento soggettivo della buona fede resta privo di rilevanza, assumendo rilievo solo oltre la scadenza della provvisorietà e in capo a chi abbia assolto agli obblighi di comunicazione.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di una pensione di anzianità e di una pensione di reversibilità. L’INPS ha proceduto al recupero di euro 2.326,43, al netto delle ritenute fiscali, per il superamento dei limiti di reddito previsti dalla tabella F allegata alla legge n. 335/1995, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2020, mediante trattenute sui ratei pensionistici a decorrere dal dicembre 2022.
Il pensionato ha impugnato la nota INPS del 21 ottobre 2022, sostenendo la natura speciale e derogatoria della disciplina dell’indebito previdenziale rispetto al regime dell’art. 2033 cod. civ., l’irripetibilità delle somme in assenza di dolo dell’accipiens e la propria buona fede. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la tempestività del recupero.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 prevede che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti siano cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti della tabella F. Gli artt. 86 e 208 del d.P.R. n. 1092/1973 impongono al titolare di reversibilità di comunicare ogni evento che comporti variazione della misura della pensione, gravando su di lui specifici obblighi informativi.
La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Riunite n. 4/QM/2008, secondo cui l’Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle stesse. Entro tale termine nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario nella definitività del trattamento. Solo oltre la scadenza annuale il recupero resta condizionato alla valutazione della buona fede del percettore che abbia assolto agli obblighi di comunicazione, dovendo tutelarsi chi sia destinatario di recuperi derivanti da errori o inerzia dell’Amministrazione.
Nel caso concreto, la revisione è stata operata con procedura automatizzata, riconducibile all’art. 9 della legge n. 428/1985 e all’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986, che attribuiscono all’Ente un anno per la revisione e un ulteriore anno per il recupero. La Corte ha precisato che le verifiche reddituali, in mancanza di comunicazione del pensionato, possono essere effettuate solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello di produzione del reddito.
Poiché i redditi del 2020 sono stati dichiarati con il modello 730 presentato nel 2021 e l’indebito è stato accertato nel 2022, il recupero è intervenuto entro il termine annuale. Da ciò la Corte ha fatto discendere la ripetibilità delle somme, indipendentemente dalla buona fede del percettore. Quanto alla quantificazione, in assenza di elementi precisi forniti dal ricorrente, la ricostruzione dell’Istituto è stata ritenuta ragionevole.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato, con conferma della ripetibilità dell’indebito al netto delle ritenute fiscali, previa verifica del corretto ammontare del quantum. Alla soccombenza è seguita la condanna alle spese di lite in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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