Indennità di funzione e operativa non pensionabili nel comparto sicurezza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 154 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non ha abrogato, neppure implicitamente, la disposizione regolamentare che esclude la pensionabilità dell’indennità di funzione e operativa spettante al personale delle Forze di polizia. La norma speciale prevale su quella generale in virtù del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali, avuto riguardo ai connotati di specialità del regime e alla natura di indennizzo di disagi e pericoli connessi al solo servizio attivo. È inammissibile, siccome proposta per la prima volta in appello, la domanda di restituzione delle somme trattenute a titolo di imposta sul 40% di tali indennità. Le censure di legittimità costituzionale rivolte a norme regolamentari sono sottratte al vaglio della Corte, e quelle relative alle leggi delega sono infondate.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti di un comparto delle Forze di polizia, collocati in congedo dopo il 1° gennaio 1996, hanno chiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza con l’inclusione nella base pensionabile dell’indennità di funzione, per i dirigenti, o operativa, per gli altri, di cui avevano fruito durante il servizio. La domanda trovava fondamento nella tesi secondo cui la clausola regolamentare di non pensionabilità sarebbe stata implicitamente abrogata dall’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio aveva rigettato il ricorso, richiamando l’indirizzo delle Sezioni riunite n. 2/2018/QM e respingendo le questioni di costituzionalità. Gli appellanti hanno proposto gravame articolando cinque motivi, con richieste subordinate di restituzione dell’imposta trattenuta sul 40% delle indennità e di rimessione alla Corte costituzionale. Nel corso del giudizio è stata dichiarata l’interruzione del processo per il decesso di uno degli appellanti; altro appellante ha rinunciato al ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha rilevato che la rinuncia depositata da uno degli appellanti non produce effetto, non essendo stata accettata dalla controparte, ai sensi dell’art. 110, comma 3, c.g.c. Ha poi accolto l’eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione delle somme trattenute a titolo d’imposta, trattandosi di domanda proposta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 193 c.g.c. Ha escluso, inoltre, la necessità dell’istruttoria richiesta, risultando sufficienti le acquisizioni documentali del primo grado.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle sezioni centrali d’appello e il principio nomofilattico delle Sezioni riunite n. 2/QM/2018. La disciplina del rapporto d’impiego del personale in questione è oggetto di delegificazione: la potestà normativa è devoluta al Presidente del Consiglio dei ministri, esercitabile anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti. Il d.P.C.M. attuativo ha delineato un regime atipico, soggetto esclusivamente alle disposizioni speciali, prevedendo l’indennità di funzione e quella operativa e escludendone espressamente il computo nella base pensionabile.
La riforma c.d. Dini, all’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995, ha richiamato i criteri dell’art. 12 della legge n. 153/1969 per il calcolo della base imponibile, includendovi la retribuzione e gli elementi accessori, ma eccettuando alcune indennità. Secondo la Corte non è ravvisabile alcuna abrogazione, né esplicita né implicita, della norma speciale, poiché l’abrogazione implicita presuppone l’incompatibilità tra la norma sopravvenuta e quella preesistente. Opera, invece, il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali, in ragione della migliore aderenza della norma speciale alle caratteristiche del settore.
Le indennità in questione si atteggiano ad indennizzo dei disagi e dei pericoli connessi al servizio attivo: venuto meno il servizio, viene meno la ragione della corresponsione. La non pensionabilità è confermata dalla previsione che una parte delle indennità è accantonata per costituire un fondo previdenziale, meccanismo compensativo che, se la quiescibilità fosse integrale, finirebbe per duplicare la valorizzazione ai fini pensionistici.
Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate: le norme regolamentari sono sottratte al vaglio riservato a leggi e atti aventi forza di legge; quanto alle leggi delega, le censure sono state rigettate richiamando le Sezioni riunite. La Corte ha escluso la violazione degli artt. 36 e 38 Cost., ricordando che non esiste un obbligo costituzionale di corrispondenza totale tra pensione e ultima retribuzione. L’appello è stato respinto, con condanna alle spese e senza applicazione della maggiorazione per responsabilità processuale aggravata.
Nota della Redazione
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